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Circolare n. 13/2012 del 05/06/2012

DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA

Circolare n. 13/2012 del 05/06/2012

Oggetto: Nozione organismi paritetici nel settore edile – soggetti legittimati all’attività formativa

Continuano a pervenire a questa Direzione generale numerose richieste di chiarimento, in particolare dal personale ispettivo, in ordine alle problematiche della formazione dei lavoratori nel settore edile e specificatamente in relazione al coinvolgimento nell’attività formativa degli “organismi paritetici” di cui all’art. 2, lett. ee) del D.lgs. 81/2008.

Si chiede in particolare di conoscere quali organismi paritetici del settore siano da ritenersi costituiti da “una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale”.

Tale circostanza è essenziale in quanto possono definirsi tali solo gli enti bilaterali emanazione delle parti sociali dotate del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi e non tutti gli organismi genericamente frutto di qualsivoglia contrattazione collettiva in ambito edile.

In proposito, si ritiene opportuno ricordare che, al momento, nel settore dell’edilizia i contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sempre a livello nazionale sono i seguenti:

INDUSTRIA
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini

Parti sottoscriventi
Ance – Associazione nazionale costruttori edili
Feneal – uil – federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno
filca – cisl – federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini
fillea – cgil – federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive

ARTIGIANATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini artigiane e p.i.

Parti sottoscriventi
anaepa – confartigianato associazione nazionale artigiani dell’edilizia dei decoratori e pittori ed attività affini
cna – costruzioni confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa
fiae – casartigiani federazione italiana artigiani edili
claai confederazione delle libere associazioni artigiane italiane
feneal – uil federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno
filca – cisl federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini
fillea – cgil federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive

COOPERAZIONE
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell’edilizia e attività affini

Parti sottoscriventi
ancpl – legacoop associazione nazionale cooperative produzione e lavoro
federlavoro e serviziconfcooperative federazione di rappresentanza delle cooperative di produzione e lavoro
pls agci – associazione generale cooperative italiane
feneal – uil federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno
filca – cisl federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini
fillea – cgil federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive

PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA
Contratto collettivo nazionale e di lavoro per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini

Parti sottoscriventi
aniem – associazione nazionale delle piccole e medie imprese edili
fenealuil federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno
filcacisl federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini
filleacgil costruzioni e legno – federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive

Ne deriva che solo gli organismi bilaterali costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro o dei prestatori di lavoro firmatarie di tali contratti possano definirsi “organismi paritetici” ai sensi del citato art. 2 e quindi legittimati a svolgere l’attività di formazione, in collaborazione con i datori di lavoro, così come previsto dall’art. 37 del T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Pertanto, eventuali altri enti bilaterali costituiti da organizzazioni sindacali e datoriali non in possesso degli indicati requisiti normativi non possono definirsi organismi paritetici ai sensi della previsione normativa del T.U. e, conseguentemente, non possono svolgere l’attività di formazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze ai sensi della disposizione di cui al citato art. 37 del Testo Unico.

Il Direttore Generale – Dott. Paolo Pennesi

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