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D.Lgs. 81/08: campo di applicazione

Il D.Lgs. 81/08 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di Protezione Civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del D.Lgs. 81/08 sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi (Ai sensi dell’articolo 8 comma 12 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con la Legge 30 luglio 2010 n. 122 pubblicato sul S.O. n. 174 alla G.U. n. 176 del 30 luglio 2010 “Al fine di adottare le opportune misure organizzative, … omissis … il termine di applicazione delle disposizioni di cui … omissis … all’articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo è differito di dodici mesi”. Tale disposizione entra in vigore il 31/07/2010.) dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di Decreti di interesse delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, e associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale militare ai sensi dell’articolo 1478 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (comma così modificato dall’art. 2, comma 3 del D.Lgs. 24 novembre 2023, n. 192 pubblicato nella G.U. del 16/12/2023, n. 293); analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali.

Con Decreti, da emanare entro cinquantacinque mesi (termine così modificato dall’art. 1 comma 01 della Legge 12 luglio 2012 n. 101, di conversione del D.L. 12 maggio2012 n. 57, pubblicata sulla G.U. n. 162 del 13 luglio 2012. [termine già modificato: 1) dall’art. 2 comma 51 della Legge 26 febbraio 2011 n. 10, di conversione del D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, pubblicata sul S.O. n. 53 alla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2011; 2) dall’art. 6 comma 9-ter della Legge 25/2010, pubblicata sul S.O. n. 39 alla G.U. n. 48 del 28 Febbraio 2010]) dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, ai sensi dell’articolo 17, comma 2,della Legge 23 agosto 1988, n. 400, (Frase così modificata dall’art. 32, comma 2-ter del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 14) su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal D.Lgs. 81/08 della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l’armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella Legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi Decreti di attuazione.

Fino all’emanazione dei precedenti decreti, sono fatte salve le disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla Legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi Decreti di attuazione.

Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2 dell’articolo 3 sono trasmessi alle camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Le disposizioni del D.Lgs. 81/08 si applicano alle attività dei volontari di cui al primo periodo esclusivamente nei limiti e con le modalità previsti dal decreto adottato in attuazione del primo periodo (comma da ultimo modificato dall’art. 13-quater, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, pubblicato nella G.U. 18/10/2023, n. 244, convertito con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191 pubblicata nella G.U. 16/12/2023, n. 293).

Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del D.Lgs. 81/08 sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 (Ai sensi della tabella richiamata dall’art. 1 comma 1 del D.L. n. 225/2010, convertito con la Legge 26 febbraio 2011 n. 10 pubblicata sul S.O. n. 53 alla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2011, il termine di scadenza è prorogato al 31 marzo 2011) con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell’interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

Il D.Lgs. 81/08 si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto successivamente.

Nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.

Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08 sono a carico del datore di lavoro designato dall’amministrazione, organo o autorità ospitante.

Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (l’art. 52 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, sul superamento del contratto a progetto ha disposto che: “1. Le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto” (G.U. n. 144 del 24/06/2015 – S.O. n. 34, in vigore dal 29/06/15), e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409, primo comma, n. 3, del Codice di procedura civile, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.

Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all’articolo 21.

Sono comunque esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili (comma così modificato dall’art. 20 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183” (G.U. n. 221 del 23/09/2015 – S.O. n. 53, in vigore dal 24/09/2015). Ai fini della tutela della salute e della sicurezza al prestatore di lavoro occasionale, di cui all’art. 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, secondo quanto dal comma 3 dello stesso art. 54-bis, si applica l’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (GU n.95 del 24/04/2017 – S.O n. 20, in vigore dal 24/06/2017).

Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 81/08.

A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all’Accordo-Quadro Europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII del D.Lgs. 81/08, indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa.

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 81/08. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le Direttive aziendali di sicurezza.

Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio.

Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni.

Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all’azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell’azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.

Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del Codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26 del D.Lgs. 81/08.

Nei confronti dei componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del D.Lgs. 81/08.

Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale (APS) di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell’ambito dei programmi internazionali di educazione non formale, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del D.Lgs. 81/08.

Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione (comma da ultimo modificato dall’art. 20 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183” (G.U. n. 221 del 23/09/2015 – S.O. n. 53, in vigore dal 24/09/2015), già modificato dall’art. 32 del decreto-legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (G.U. n.144 del 21/6/2013 – S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 – S.O. n. 63).

In considerazione della specificità dell’attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, (la frase “di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali” andrebbe sostituita con “di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali”) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal D.Lgs. 81/08, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale.

I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del D.Lgs. 81/08 concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali come suddetto.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 81/08 e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08, sono definite misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini dell’inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l’adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal D.Lgs. 81/08 in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento (comma inserito dall’art. 35 del decreto-legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (G.U. n.144 del 21/6/2013 – S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 – S.O. n. 63).

Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni (comma inserito dall’art. 35 del decreto-legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (G.U. n.144 del 21/6/2013 – S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 – S.O. n. 63).

 

Sanzioni Penali Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
• Art. 3, co. 12-bis: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euro [Art. 55, co. 5, lett. a]

 


CIRCOLARI – INTERPELLI – DECRETI ATTUATIVI

Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 – Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Decreto interministeriale 13 aprile 2011 – Disposizioni in attuazione dell’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2011, n. 231 – Regolamento di attuazione dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, relativamente all’individuazione delle particolari esigenze connesse all’espletamento delle attività del Dipartimento della protezione civile, nel conseguimento delle finalità proprie dei servizi di protezione civile.

Decreto interministeriale 16 febbraio 2012, n. 51 – Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all’estero ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Decreto interministeriale 27 marzo 2013 – Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo

Decreto interministeriale 18 novembre 2014, n. 201 – Regolamento recante norme per l’applicazione, nell’ambito dell’amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

INTERPELLO N. 12/2013 del 24/10/2013 – Obbligatorietà del DVR, sicurezza pareti vetrate e spogliatoi ed armadi per il vestiario per le strutture penitenziarie

INTERPELLO N. 13/2013 del 24/10/2013 – Lavoro a domicilio

INTERPELLO N. 8/2014 del 13/03/2014 – Obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari

INTERPELLO N. 11/2014 del 11/07/2014 – Applicabilità del D.lgs. n. 81/2008 negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza

INTERPELLO N. 3/2018 del 29/05/2018 – Pubblica sicurezza – Valutazione dei rischi e luogo di lavoro

 

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