D.M. 13 marzo 2013 – certificazione di crediti e rilascio del DURC

La L. n. 183/2011 ha recentemente introdotto alcune novità in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), introducendo l’art. 44 bis nel corpo del D.P.R. n. 445/2000. Tale disposizione stabilisce che “le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’art. 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore”.

La norma – inserita nell’ambito della sezione che disciplina i “certificati” e rispetto ai quali l’art. 40 del D.P.R. citato ne prevede una utilizzabilità solo nei rapporti tra privati – disciplina evidentemente un regime del tutto particolare in ordine all’utilizzo del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rispetto al quale, come evidenziato anche in passato da questa Direzione generale (v. lett. circolare 14 luglio 2004), rimane assolutamente impossibile la sostituzione con una dichiarazione di regolarità contributiva da parte del soggetto interessato.

Va infatti sottolineato che la nozione di certificato che emerge dall’art. 40 citato fa sempre e comunque riferimento a “stati, qualità personali e fatti” come oggetto di certificazione e di autocertificazione. In tale nozione, quindi, rientrano elementi di fatto oggettivi riferiti alla persona e che non possono non essere dalla stessa oggetto di sicura conoscenza. Proprio sulla base di tale principio, infatti, si basa l’autocertificabilità di detti elementi e la conseguente sanzionabilità penale in caso di mendaci dichiarazioni.

Cosa del tutto diversa, invece, è la certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione obbligatoria che, si badi bene, non è la mera certificazione dell’effettuazione di una somma a titolo di contribuzione (come lascia intendere l’art. 46 lett. p, del D.P.R. n. 445/2000) ma una attestazione dell’Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali.

Ciò premesso l’art. 44 bis del D.P.R. n. 445/2000 stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del DURC senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (nel caso di specie Istituto previdenziali o assicuratore o Casse edili) non possono essere sostituite da una autodichiarazione, che non insiste evidentemente né su fatti, né su “status” né tantomeno su qualità personali.

Pertanto il riferimento, nell’ambito dell’art. 44 bis, ad un controllo delle informazioni relative alla regolarità contributiva “ai sensi dell’art. 71” lascia intendere la possibilità, da parte delle P.A., di acquisire un DURC (non una autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni.

Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Decreto 13 marzo 2013 (in G.U. n. 165 del 16 luglio 2013), ha disciplinato le modalità di attuazione dell’art. 13 bis, co. 5, del D.L. n. 52/2012 (conv. da L. n. 94/2012), il quale prevede la possibilità di rilasciare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) “in presenza di una certificazione (…) che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”.

Il meccanismo delineato dal Legislatore e declinato nel D.M. 13 marzo 2013 vuole evidentemente superare quelle problematiche che non consentivano alle imprese di ottenere un DURC attestante la regolarità (in quanto debitrici nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili) sebbene fossero a loro volta creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Con tale meccanismo, pertanto, si è voluto consentire alle imprese in questione di poter utilizzare il DURC per continuare ad operare sul mercato, anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi.

Oggetto e ambito di applicazione

In base alle disposizioni del D.M. 13 marzo 2013, gli Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti a rilasciare il DURC alle imprese che hanno ottenuto la certificazione di uno o più crediti nei confronti della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 9, co. 3 bis, del D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009).

I crediti in questione, vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, devono essere certi, liquidi ed esigibili e “di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati”.

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