DURC “ex art. 13 bis, co. 5, D.L. n. 52/2012”

Il DURC rilasciato dagli Istituti e/o dalle Casse edili è un Documento che conterrà esplicitamente i seguenti elementi:

– dicitura di emissione “ex art. 13 bis, co. 5, D.L. n. 52/2012”;

– importo dei debiti contributivi/assicurativi, con indicazione dell’Istituto e/o della Cassa nei cui confronti sussistono i debiti stessi nonché il loro ammontare complessivo disponibile;

– gli estremi della/delle certificazioni comunicate al momento di richiesta del DURC, con indicazione di ciascun importo nonché dell’ammontare complessivo disponibile;

– eventuale data del pagamento dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

 

Modalità di utilizzo del DURC “ex art. 13 bis, co. 5, D.L. n. 52/2012”

Il DURC in questione “può essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge”, ivi compresa pertanto la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’art. 38, co. 1 lett. i), del D.Lgs. n. 163/2006.

Nell’ipotesi di utilizzo del DURC per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica esclusivamente la procedura di intervento sostitutivo di cui all’art. 4, co. 2, del D.P.R. n. 207/2010, rispetto alla quale si rinvia ai chiarimenti già forniti da Min. Lav. con circ. n. 3/2012.

Giova evidenziare, inoltre, che il D.M. in trattazione, al co. 3 dell’art. 3, ha ampliato le ipotesi di intervento sostitutivo disciplinato dall’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 ed espressamente richiamato al co. 2 dell’art. 3 del medesimo D.M. La predetta norma, infatti, ha esteso il potere sostitutivo della stazione appaltante anche alle ipotesi delle erogazioni a carico delle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo spettanti ai soggetti titolari dei crediti certificati.

Con tale ultima disposizione il Legislatore ha voluto fissare, in modo positivo, il principio per il quale la pubblica amministrazione, ove tenuta ad effettuare un pagamento a favore di un terzo, è obbligata previamente a garantire la copertura del debito evidenziato nel DURC.

In tal modo, dunque, l’operatività dell’istituto cessa di essere limitata alle somme dovute come corrispettivo di lavori e prestazioni nell’ambito della contrattualistica pubblica.

La previsione di cui sopra, peraltro, ha trovato conferma definitiva in via generale nell’art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) che, al co. 8-bis, ha stabilito l’applicazione dell’istituto dell’intervento sostitutivo in caso di irregolarità accertata con il DURC acquisito al fine dell’effettuazione di erogazioni a titolo di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all’art. 1, co. 553, della L. n. 266/2005.

Gli Istituti previdenziali e le Casse Edili, con proprie determinazioni definiranno il procedimento amministrativo in base al quale le predette disposizioni dovranno trovare applicazione.

Inoltre, ai sensi dell’art. 4, co. 2, del D.M. 13 marzo 2013, il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio del DURC può validamente essere ceduto ovvero costituire oggetto di anticipazione, “solo previa estinzione del debito contributivo indicato sul DURC (…), comprovata da DURC aggiornato da esibirsi alla banca o all’intermediario finanziario (…)”.

Pertanto, la possibilità di utilizzare la certificazione del credito per effettuarne una cessione ovvero ottenerne una anticipazione è comunque subordinata alla preventiva soddisfazione di un eventuale debito contributivo, comprovata dall’esibizione, a cura del titolare della certificazione, di un DURC aggiornato che attesti la reale situazione nei confronti degli Istituti previdenziali e delle Casse edili.

In caso di cessione o anticipazione il soggetto titolare dei crediti certificati deve, quindi, richiedere comunque un nuovo DURC da esibire obbligatoriamente alla banca o all’intermediario finanziario e nel quale gli Enti tenuti al rilascio attesteranno la situazione contributiva alla data di conclusione dell’istruttoria per il rilascio del DURC stesso.

Nel caso in cui persista l’irregolarità contributiva il Decreto stabilisce che l’impresa o il datore di lavoro, contestualmente alla cessione o all’anticipazione, devono sottoscrivere apposita delegazione di pagamento alla banca o all’intermediario finanziario ai sensi dell’art. 1269 c.c. “per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo”, eventualmente anche ai fini dell’estinzione parziale di quest’ultimo qualora l’importo riconosciuto risulti inferiore al debito contributivo.

NOTA: Da ultimo si precisa che, data la sostanziale permanenza della situazione debitoria nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili, gli stessi conservano tutte le facoltà inerenti il potere sanzionatorio e di riscossione coattiva previste in caso di inadempimento dei versamenti contributivi.

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