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Gli obblighi di sicurezza dell’impresa affidataria

Aspetti generali

L’impresa affidataria centro di gravità della sicurezza e salute nel cantiere: gli obblighi di tutela e l’obbligo formativo a carico di datori, dirigenti e preposti.

L’art. 89 del D.Lgs.n.81/2008 fornisce una definizione della “impresa affidataria” individuata quale “impresa titolare del contratto di appalto con il committente” e che, nella esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi e deve in particolare adempiere ai fondamentali obblighi penalmente sanzionati di prevenzione, protezione, cooperazione, coordinamento e supervisione.

È una importante e opportuna novità quella scelta dal Legislatore di porre al centro dell’obbligo di sicurezza l’impresa affidataria, vista l’eccessivo ricorso al subappalto tipico della struttura produttiva italiana, con una connotazione non di rado assai negativa, visto che la stragrande maggioranza degli infortuni mortali avviene nelle attività in subappalto.

Il D.Lgs. n. 106/2009, correttivo e integrativo del Testo Unico D.Lgs. n. 81/2008, ha introdotto una novità in quest’ultimo D.Lgs., all’art. 89, lett. i), il quale prevede che “nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione”.

Nel caso di “consorzio tra imprese”, l’impresa affidataria è dunque la consorziata assegnataria dei lavori o, nel caso di più assegnatarie, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori, salvo l’accettazione da parte di quest’ultima.
La norma non opera alcuna distinzione, nel caso di “soggetti plurimi”, tra consorzi ordinari, consorzi stabili ed ATI, ma utilizza la generica espressione “consorzio tra imprese”.

L’Autorità di Vigilanza ha affrontato i dubbi interpretativi affermando che:
a) nel caso di ATI, il ruolo di “affidataria” dovrebbe essere assunto dalla mandataria, dato che, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, è quest’ultima che ha la rappresentanza esclusiva dei mandanti per ogni operazione ed atto dipendenti dall’appalto.

b) nei casi di consorzio, tanto per i consorzi stabili, quanto per quelli ordinari, l’impresa “affidataria” sarà l’impresa assegnataria dei lavori o, nel caso di più assegnatarie, quella indicata dal consorzio, previa accettazione da parte dell’impresa stessa.

Infine, con riferimento al momento dell’individuazione dell’impresa affidataria, in considerazione del fatto che l’art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008 si riferisce “all’impresa titolare del contratto” o, in caso di consorzi, all’assegnataria dei lavori “oggetto del contratto”, l’Autorità ha precisato che tale momento non deve essere riferito a quello della presentazione delle offerte, ma a quello della stipula del contratto, con apposita comunicazione alla stazione appaltante [Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici – Impresa “affidataria” e decadenza dall’attestazione SOA per false dichiarazioni – Parere 22 luglio 2010 sulla corretta applicazione dell’art. 89, c. 1,lett. i) del D.Lgs. n. 81/2008 in ordine all’individuazione dell’impresa “affidataria”].

Obblighi

Più nello specifico vediamo gli obblighi imposti dall’art. 96 del D.Lgs. 81/08 a carico del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti delle imprese affidatarie.

I datori di lavoro delle imprese esecutrici ed affidatarie, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti devono:

a) adottare le misure conformi alle prescrizioni dettate dall’All. XIII del D.Lgs. 81/08;

b) predisporre l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;

c) curare la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;

d) curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;

e) curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;

f) curare che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

g) redigere il piano operativo di sicurezza (art. 89, co. 1, lett. h) del D.Lgs. 81/08).


CASO PRATICO

Ci si interroga in merito alla corretta interpretazione dell’art. 96 del d.lgs. n. 81/2008. In particolare vogliamo chiarire se le imprese familiari, che operino in un cantiere temporaneo e mobile, devono redigere il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, co. 1, lett. h) del d.lgs. n. 81/2008 riportando tutti i contenuti minimi previsti dall’allegato XV del d.lgs. n. 81/2008.

Al riguardo va premesso che l’art. 230 bis del Codice Civile prevede che “salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. […]”.

L’art. 96 del d.lgs. 81/2008 espressamente prevede che “i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: […] redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, co. 1, lett. h)”.

In generale è opportuno sottolineare che ai fini dell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alle imprese familiari, di cui all’art. 230 bis del codice civile, si applica l’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008.

Qualora le suddette imprese si trovino ad operare all’interno di un cantiere temporaneo o mobile, ai sensi dell’art. 89, co. 1, lett. a), del d.lgs. 81/2008, esse devono redigere il piano operativo di sicurezza, come previsto dall’art. 96 del decreto in parola.

Tale piano deve riportare tutti i punti dell’allegato XV, ad eccezione dei punti i cui obblighi non trovano applicazione nella fattispecie delle imprese familiari. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nei POS delle imprese familiari non potrà essere indicata la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i nominativi degli addetti al primo soccorso, ecc.


L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento (art. 100) e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, l’adempimento delle disposizioni degli artt. 17, co. 1, lett. a) (documento di valutazine dei rischi aziendali), 18, co. 1, lett. z) (aggiornamento delle misure di prevenzione), e 26, co. 1, lett. b) (informazione sui rischi specifici), e 3 (cooperazione e coordinamento).

GIURISPRUDENZA: L’obbligo di aggiornamento previsto a carico del datore di lavoro dal D.Lgs. n. 81 del 2008 va valutato in relazione al generale obbligo, incombente sempre sul datore, di adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, trattandosi di un obbligo assoluto che non consente, anche in considerazione del rigoroso sistema prevenzionistico introdotto dal citato D.Lgs., la permanenza di macchinari pericolosi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. (Cassazione penale, sez. IV, 06/10/2015, n. 43425).

Qualora sia riscontrabile una forte criticità nel sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro, non si può invocare l’interruzione del nesso di causalità facendo riferimento a condotte del lavoratore solo perché queste risultino ‘eccentriche’ o ‘non corrette’ rispetto alle mansioni tipiche. Ciò in quanto le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l’area del rischio da gestire include il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l’instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e per tale ragione foriere di pericoli. (Cassazione penale, sez. IV, 20/06/2018, n. 29514).


CASO PRATICO

Ci si interroga per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 alla “impresa familiare di fatto – ai sensi dell’art. 230 bis del Codice Civile – che opera con collaboratori senza essersi costituita con atto espresso: atto notarile dichiarativo.”. Al riguardo va premesso che l’art. 230 bis del Codice Civile prevede che “salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. […]”. Pertanto, il legislatore ha voluto introdurre una figura di impresa familiare fondata sulla “solidarietà familiare” e non su un rapporto contrattuale. Si ritiene che sia possibile costituire, ai sensi dell’art. 230 bis del codice civile, un’impresa familiare senza la necessità di uno specifico atto notarile.

È opportuno sottolineare che ai fini dell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alle imprese familiari si applica l’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.


GIURISPRUDENZA: In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è configurabile a carico dell’impresa familiare l’obbligo di redigere il piano operativo di sicurezza anche se essa non si avvale di lavoratori subordinati. (Cassazione penale, sez. IV, 10/07/2015, n. 38346).

SANZIONI PENALI: Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare di cui all’art. 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti

Art. 21, co. 1, lett. a), b): arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro [Art. 60, co. 1, lett. a)]

SANZIONI AMMINISTRATIVE: Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare di cui all’art. 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti

Art. 21, co. 1, lett. c): sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro [Art. 60, co. 1, lett. b)]

Idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria esecutrice e non esecutrice

Occorre notare che, ai sensi del punto 01 dell’allegato XVII in disposto combinato con l’art. 90, co. 9, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, è penalmente vietato affidare contratti di appalto ad imprese affidatarie che non indichino “al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricato per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97”, di cui si dirà più oltre, ma che sinteticamente si possono riassumere nell’obbligo di verifica continuativa della sicurezza e igiene durante i lavori delle imprese alle quali ha affidato i lavori.

La mancata indicazione da parte dell’ impresa affidataria di tale nominativo costituisce omissione penalmente rilevante da parte del committente dell’accertamento obbligatorio dell’idoneità tecnico professionale di cui all’art. 90 co. 9 lett. a) del D.Lgs. 81/2008, ed è sanzionato con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro a carico del committente o del responsabile dei lavori.

I riferimenti normativi: “Allegato XVII – Idoneità Tecnico Professionale
“01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricato per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97”. art. 90 … 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo: a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ ALLEGATO XVII; (arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per il committente o il responsabile dei lavori)
”.

GIURISPRUDENZA: Le misure generali di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, che implicano a norma dell’art. 15 D.Lgs. n. 81 del 2008 la valutazione preventiva e l’eliminazione dei rischi in relazione ai lavori da eseguire, pongono a carico del committente, sin dalla fase di progettazione dell’opera e delle conseguenti scelte tecniche, specifiche cautele prescritte dall’art. 90, co. 9 del medesimo decreto, fra cui la verifica nell’ipotesi di cantieri temporanei dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa affidataria, la quale implica l’iscrizione di quest’ultima alla Camera di Commercio e l’autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore. Da ciò discende che non è affatto necessario il perfezionamento di un contratto di appalto, sia perché trattasi di adempimenti preliminari alla successiva fase della stipula, sia perché la norma in esame non contempla tale figura contrattuale – come si desume dal tenore letterale dello stesso art. 90 che parla di “affidamento dei lavori” e che nella lett. c) del co. 9, contemplante a sua volta gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) e b), esclude espressamente la necessità del ricorso all’appalto – ben potendo la commissione esaurirsi in una mera prestazione d’opera, quale è certamente il sopralluogo sul tetto ai fini della verifica dei lavori necessari, alla quale devono comunque presiedere le cautele previste. (Cassazione penale, sez. III, 06/12/2016, n. 10014).

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica ditta appaltatrice (c.d. cantiere “sotto – soglia”), è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’impresa – essendo tenuto agli obblighi di verifica imposti dall’art. 3, co. ottavo, D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 – sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto la responsabilità a titolo di omicidio colposo del committente, il quale aveva omesso non solo di verificare l’idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice, in relazione alla entità e tipologia dell’opera, ma anche di attivare i propri poteri di inibizione dei lavori, a fronte della inadeguatezza dimensionale dell’impresa e delle evidenti irregolarità del cantiere). (Cassazione penale, sez. IV, 09/02/2016, n. 23171).

L’impresa affidataria come fulcro della sicurezza in cantiere

Occorre premettere che “il legislatore ha assegnato all’ impresa affidataria l’importante ruolo di verificare concretamente in cantiere il rispetto delle prescrizioni poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Si tratta di compiti di coordinamento e di gestione operativa del cantiere, con controllo del livello di sicurezza in tutte le lavorazioni svolte sia dai propri lavoratori, sia dai subappaltatori” [Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici – Impresa “affidataria” e decadenza dall’attestazione SOA per false dichiarazioni – Parere 22 luglio 2010 sulla corretta applicazione dell’art. 89, c. 1, lett. i) del D.Lgs. n. 81/2008 in ordine all’individuazione dell’impresa “affidataria”].

Di fatto l’impresa affidataria nelle persone del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti della stessa, e ora anche di diritto ai sensi e agli effetti dell’art. 97 del D.Lgs.n. 81/2008, è il centro di gravità e il fulcro delle posizioni di garanzia della sicurezza nei cantieri mobili e temporanei. La disposizione sull’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie di cui al punto 01 dell’allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008 rende impossibile, in modo legalmente valido, l’affidamento di contratti di appalto ad imprese che si limitano esclusivamente a stipulare contratti e a subappaltare tutti i lavori, perché perlomeno la verifica continua di tutte le condizioni di sicurezza attraverso specifici incaricati è un obbligo inderogabile e penalmente sanzionato a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria, che è pure obbligato, si veda oltre, a frequentare corsi specifici in materia di sicurezza del lavoro.

Ai sensi dell’art. 96, “i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII [prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere]; b) predispongono l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; c) curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento; d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute; e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori; f) curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, co. 1, lett. h)(…)”.

GIURISPRUDENZA: Il committente è titolare di una autonoma posizione di garanzia e può essere chiamato a rispondere dell’infortunio subito dal lavoratore qualora l’evento si colleghi causalmente ad una sua colpevole omissione, specie nel caso in cui la mancata adozione o l’inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini. Ciò vale anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica ditta appaltatrice, in cui il committente può essere chiamato a rispondere dell’infortunio, sia per la scelta dell’impresa, sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. (Cassazione penale, sez. IV, 10/01/2018, n. 7188).

In modo poi del tutto peculiare il D.Lgs. n. 81/2008 prevede all’art. 97 specifici e dettagliati obblighi di prevenzione e protezione nel cantiere a carico del datore di lavoro delle imprese affidatarie, il quali è, finalmente, chiamato nel testo originario in vigore fino al 20 agosto 2008 a vigilare, e dal 20 agosto 2009, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 106/2009, a provvedere in modo rigoroso, a pena di importanti sanzioni penali, a:

1) “verificare [direttamente] le condizioni di sicurezza dei lavori affidati” (art. 97, co. 1, la cui violazione è sanzionata con l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro a carico di datore di lavoro e dirigente);

2) verificare direttamente “l’applicazione” delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento (art. 97, co. 1, la cui violazione è sanzionata con l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro a carico di datore di lavoro e dirigente);

3) “coordinare gli” importanti e molteplici “interventi” finalizzati, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, all’attuazione delle misure generali di sicurezza di cui agli artt. 95 (Misure generali di tutela), e 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti) e Allegato XIII (recante: Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere – prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri – prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri) del D.Lgs. n. 81/2008 (art. 97, co. 3, la cui violazione è sanzionata con l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro a carico di datore di lavoro e dirigente);

4) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (P.O.S.) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della loro trasmissione al coordinatore per l’esecuzione, e poiché il proprio deve essere congruente col P.S.C., anche dei vari Pos col P.S.C. (art. 97, co. 3, la cui violazione è sanzionata con l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro a carico di datore di lavoro e dirigente).

D.Lgs. n. 81 – Art. 97 – Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria “1. Il datore di lavoro dell’ impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente) – 2. Gli obblighi derivanti dall’art. 26, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 96, co. 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’ ALLEGATO XVII. (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente) 3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre: a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione”. (arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente).

L’art. 96, co. 1, lett. g), D. Lgs. n. 81/2008 è poi esplicito laddove afferma lapidariamente che il POS deve essere elaborato da tutte le imprese affidatarie, siano esse esecutrici o non esecutrici (in tal caso si tratterà di un piano incentrato sulla presenza in cantiere del soggetto incaricato di attuare le verifiche di sicurezza delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi):

“Art. 96 – Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

  1. g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, co. 1, lett. h).
    (datore di lavoro: 1) arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
    si applica la pena dell’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l’impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all’Allegato XI; 3. si applica la pena dell’ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all’Allegato XV)”.

L’art. 89, co. 1, lett. h), D.Lgs. n. 81/2008 descrive definisce il POS come documento di valutazione dei rischi, e rinvia all’allegato Pertinente che ne definisce i requisiti minimi, ma non restringe l’obbligo dello stesso alle sole imprese esecutrici, perché l’art. sanzionato penalmente è il 96 e in esso l’obbligo è previsto sicuramente per tutte le imprese affidatarie esecutrici, ma anche per quelle affidatarie non esecutrici (nel qual caso si limiterà a definire le modalità di verifica della sicurezza in sicurezza del o dei soggetti che detta impresa deve incaricare per rispettare l’art. 97, D.Lgs. n. 81/2008): “h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’art. 17, co. 1, lett. a), i cui contenuti sono riportati nell’ ALLEGATO XV”.

Ai sensi dell’art. 101, del D.Lgs. 81/2008, prima dell’inizio dei lavori, ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al Coordinatore per l’Esecuzione. L’inizio dei lavori è, dunque, consentito solo all’esito (ovviamente positivo) delle suddette verifiche; ciò al fine di evitare l’avvio dei lavori in cantieri per i quali le imprese esecutrici non abbiano adeguatamente pianificato la sicurezza.
L’art. 159 prevede, infine, specifiche sanzioni in caso di violazione delle suindicate norme.

GIURISPRUDENZA: Il responsabile dell’impresa va condannato per i lavori svolti nel cantiere giacché è stato accertato che né lui né l’unico dipendente avessero le competenze necessarie per lo svolgimento di dette attività, mentre va assolto riguardo il montaggio dei ponteggi poiché egli poteva legittimamente confidare nella competenza della ditta terza che aveva incaricato in quanto esperta del settore. (Tribunale Monza, 26/01/2016, n. 3501).

Per l’impresa affidataria nello specifico

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria, più nello specifico, vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento che ha accettato.

Gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione, fatte salve le disposizioni dell’art. 96, co. 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria.

NOTA: Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale si deve far riferimento alle modalità delineta nell’All. XVII del D.Lgs. 81/08. 

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:

a) coordinare gli interventi contenuti negli art. 95 e 96;

b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (P.O.S.) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.

 

L’obbligo formativo a carico di datore di lavoro, dirigente e preposto dell’impresa affidataria

Una importante novità introdotta dal D.Lgs. n. 106/2008 di modifica del D.Lgs. n. 81/2008 è l’obbligo di formazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori per quel che riguarda i datori di lavoro, ma anche ovviamente i dirigenti e i preposti, delle imprese affidatarie che operano nei cantieri mobili e temporanei: art. 97, co. 3-ter), “per lo svolgimento delle attività di cui al presente art., il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione”.

La violazione di detto obbligo è punito con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro a carico di datore di lavoro e dirigente.

In caso di violazione di detto obbligo risponde penalmente non solo il datore di lavoro (o il dirigente) dell’impresa affidataria, ma anche il soggetto che deve “assicurare”, garantire, che tale obbligo sia adempiuto correttamente.

Tale soggetto è il committente o il responsabile dei lavori.

L’art. 100, co. 6 bis, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che “il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’art. 97, co. 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l’art. 118, co. 4, secondo periodo, del medesimo D.Lgs.”.

Quindi qualora il committente o il responsabile dei lavori affidi incautamente il contratto d’appalto ad una impresa affidataria il cui datore di lavoro, nonché i cui dirigenti e preposti, non siano stati idoneamente formati in materia di igiene e sicurezza al fine di adempiere adeguatamente agli obblighi propri di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008 commetterà un reato penale punito con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro.

Va perciò sottolineato ripetutamente l’innovativo obbligo di cui all’art. 97 co. 3-ter, che per la prima volta prevede, a pena di sanzione penale alternativa dell’arresto o ammenda, l’obbligo di formazione persino per i datori di lavoro dell’impresa affidataria, cui specularmente corrisponde l’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, il quale a sua volta prevede che il committente o il responsabile dei lavori devono, a pena di sanzione penale dell’arresto o dell’ammenda, garantire il rispetto delle disposizioni citate, anche in materia di formazione, a carico del datore di lavoro, e dei dirigenti e preposti, dell’impresa affidataria, e di ciò se ne dovrà tenere conto in caso di affidamento di lavori nei cantieri.

Un’ulteriore precisazione può formularsi sul tipo di corsi idonei ad ottemperare a detto obbligo formativo avendo come riferimento i corsi per coordinatori. Deve trattarsi di corsi idonei ad adempiere agli obblighi di cui all’art. 97, del D.Lgs. n. 81/2008, e quindi programmaticamente articolati sugli argomenti previsti da detto articolo:

Modulo giuridico di base

La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; la normativa contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro; la normativa sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

– Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica; le direttive di prodotto;

– Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al Titolo I. I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali. Metodologie per l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi;

– La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota. Il titolo IV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

– Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali;

– La legge quadro in materia di lavori pubblici ed i principali decreti attuativi;

– La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive.

Modulo giuridico impresa affidataria

1) L’impresa affidataria: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali.

2) la verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati”;

3) la verifica dell’“applicazione” delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento;

4) il “coordinamento gli” importanti e molteplici “interventi” finalizzati, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, all’attuazione delle misure generali di sicurezza di cui agli articoli 95 (Misure generali di tutela), e 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti) e Allegato XIII (recante: Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere – prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri – prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri) del D.Lgs. n. 81/2008;

5) la verifica della congruenza dei piani operativi di sicurezza (P.O.S.) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della loro trasmissione al coordinatore per l’esecuzione, e poiché il proprio deve essere congruente col P.S.C., anche dei vari P.O.S. col P.S.C.

Una durata congrua potrebbe essere di 24 ore, in analogia con la durata del modulo giuridico prevista per i corsi per coordinatori.


CASO PRATICO

Ci si interroga in merito alle responsabilità, in materia di sicurezza sul lavoro in edilizia, delle imprese esecutrici e dell’impresa affidataria. In particolare ci si chiede di sapere, con riferimento alle seguenti tematiche:

  1. se in un medesimo cantiere temporaneo o mobile – così come definito all’art. 89, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008 – possano essere presenti più imprese affidatarie;
  2. se l’impresa affidataria debba essere, necessariamente, anche impresa esecutrice, vale a dire alla luce della definizione dell’art. 89, co. 1, lett. i-bis), debba eseguire direttamente l’opera, o almeno parte di essa, impegnando proprie risorse umane e materiali o, viceversa, possa far eseguire l’intera opera, o l’intera parte di opera, ricevuta in appalto dal committente, ad imprese subappaltatrici e/o a lavoratori autonomi;
  3. quali modalità il committente debba adottare per valutare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie;
  4. con quali modalità ed assiduità il datore di lavoro dell’impresa affidataria debba verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati.

Al riguardo va premesso che l’art. 89, co. 1, lett. i), del D.Lgs. n. 81/2008 definisce impresa affidataria “impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi”.

La successiva lett., invece, definisce l’impresa esecutrice come “impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali”.

In merito al primo quesito, si ritiene che all’interno di un cantiere possano essere presenti più imprese affidatarie in quanto il Committente può stipulare diversi contratti, ognuno con un’impresa affidataria diversa.

Per quanto concerne il secondo quesito, l’art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008, citato in premessa, definisce l’impresa affidataria “impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nella esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi”. Pertanto l’impresa affidataria può eseguire direttamente l’opera impegnando proprie risorse umane e materiali o, viceversa appaltare l’intera opera o parte di essa ad imprese subappaltatrici e/o a lavoratori autonomi limitandosi a gestire le imprese subappaltatrici verificando le condizioni di sicurezza dei lavori affidati. Quindi, nei casi in cui l’impresa affidataria non partecipi alle lavorazioni ha comunque l’obbligo di rispettare quanto disciplinato dall’art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008.

In merito al terzo quesito circa le modalità con cui il committente debba valutare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, si ritiene che l’art. 90, co. 9, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce l’onere per il Committente di verificare “l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII”.

In particolare l’allegato XVII, punto 1, del decreto in parola prevede che le imprese affidatarie comunichino “al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97”.

Pertanto si ritiene che i criteri per valutare, da parte del committente, l’idoneità tecnico-professionale delle imprese, varino a seconda del fatto che queste siano solo imprese affidatarie o anche imprese esecutrici. Per le imprese solo affidatarie, la “idoneità tecnico-professionale” – così come definita all’art. 89, co. 1, lett. l), del D.Lgs. n. 81/2008 – è caratterizzata dal possesso di capacità organizzative, per le imprese affidatarie ed anche esecutrici la suddetta idoneità deve tener conto altresì della disponibilità di proprie risorse umane e materialiin relazione all’opera da realizzare.

In merito all’ultimo quesito, occorre premettere che “il legislatore ha assegnato all’impresa affidataria l’importante ruolo di verificare concretamente in cantiere il rispetto delle prescrizioni poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Si tratta di compiti di coordinamento e di gestione operativa del cantiere, con controllo del livello di sicurezza in tutte le lavorazioni svolte sia dai propri lavoratori, sia dai subappaltatori” (Parere del 22/07/2010 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici sulla corretta applicazione dell’art. 89, co. 1, lett. i) del D.Lgs. n. 81/2008 – ANCE). Per quanto riguarda le modalità e l’assiduità con le quali il datore di lavoro dell’impresa affidataria organizza l’attività di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati alle imprese esecutrici e/o ai lavoratori autonomi, le stesse debbano essere valutate, dal datore di lavoro dell’impresa affidataria, tendendo conto di vari parametri quali a titolo esemplificativo: la complessità dell’opera, le varie fasi di lavoro, l’evoluzione e le caratteristiche dei lavori messi in atto dalle imprese esecutrici.


Lavoro autonomo

Il D.Lgs. n. 81/2008 ha dedicato al lavoratore autonomo, che ha definito con l’art. 89, co. 1, lett. d), per quanto riguarda i cantieri temporanei o mobili come la “persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”, uno specifico art., il 21, con il quale è stato imposto che i lavoratori autonomi che comunque compiono opere o servizi ai sensi dell’art. 2222 c.c. hanno l’obbligo di utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III dello stesso D.Lgs., di munirsi altresì di dispositivi di protezione individuale e di utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui allo stesso titolo III nonché di munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. Lo stesso art. 21 ha anche fissata, per quanto riguarda i rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, la facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’art. 41 e di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’art. 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Gli obblighi e le facoltà sopraindicate sono disposti a carico dei lavoratori autonomi allorquando questi prestino la loro opera nell’ambito della propria organizzazione e del loro ambiente; quando invece gli stessi devono prestare la loro attività nell’ambito di un appalto o subappalto questi, in base a quanto disposto dall’art. 26 del medesimo D.Lgs. n. 81/2008, devono sottostare anche alle verifiche da parte del committente ed agli adempimenti stabiliti nello stesso art. 26.

GIURISPRUDENZA: In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare, in concreto, quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità, da parte del committente medesimo, di situazioni di pericolo, fermo restando che il committente ha comunque l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati, anche (ma non esclusivamente) attraverso il controllo della loro iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la penale responsabilità del committente in un caso in cui il soggetto da questi incaricato di effettuare alcuni lavori sul tetto di uno stabile, nonostante fosse riconoscibilmente privo tanto della qualificazione tecnico-professionale quanto delle attrezzature che sarebbero state necessaria, era caduto al suolo, nell’espletamento di detto incarico, riportando così lesioni di esito mortale). (Cassazione penale, sez. III, 26/04/2016, n. 35185).

 


CASO PRATICO

Ci si interroga relativamente alla corretta interpretazione di quanto riportato nell’allegato XVII co. 2, lett. d), del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento alla documentazione minima che i lavoratori autonomi devono esibire al committente o al responsabile dei lavori ai fini della dimostrazione della idoneità tecnico professionale prevista per operare in un cantiere temporaneo o mobile così come definito nell’art. 89 del D.Lgs. 81/2008.

Al riguardo va premesso che gli obblighi in materia di salute e sicurezza di un lavoratore autonomo sono in via generale riportati nell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008 e, con specifico riferimento al “cantiere temporaneo o mobile”, nell’art. 94 del medesimo provvedimento. In particolare, il primo co. dell’art. 21, citato, identifica gli obblighi del lavoratore autonomo nell’utilizzo di attrezzature di lavoro e Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in modo conforme “alle disposizioni di cui al Titolo III” (lettere a e b), e del munirsi di “tessera di riconoscimento” (lett. c).

L’art. 21, co. 2, citato, prevede inoltre che i lavoratori autonomi, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno pure facoltà di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’ 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’ 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Il Legislatore, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali contenuti nell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, che prevedevano “adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e secondo i principi della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003” ha introdotto non uno specifico obbligo ma una facoltà di “beneficiare della sorveglianza sanitaria” e di “partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale di un lavoratore autonomo destinato ad operare in un cantiere temporaneo o mobile, il Legislatore nell’allegato XVII co. 2 lett. d) del D.Lgs. n. 81/2008 aveva previsto che il lavoratore autonomo dovesse esibire gli “attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente D.Lgs.”.

Questa formulazione aveva creato notevoli difficoltà in quanto sembrava che quella “facoltà” di “beneficiare della sorveglianza sanitaria” e di “partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro” diventasse invece, per un lavoratore autonomo, un obbligo necessario per dimostrare la propria idoneità tecnico professionale per operare in un cantiere temporaneo o mobile.

Con la modifica introdotta con il D.Lgs. n. 106/2009, espressamente richiesta dalle parti sociali, il lavoratore autonomo deve esibire al committente o al responsabile dei lavori o, in caso di subappalto, al datore di lavoro dell’impresa affidataria gli “attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente D.Lgs.”.

La modifica introdotta con il D.Lgs. n. 106/2009, all’allegato XVII, citata in premessa, è volta a rilevare la non obbligatorietà della formazione e della sorveglianza sanitaria per i lavoratori autonomi tranne che le stesse non siano espressamente previste da disposizioni speciali anche di attuazione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Tale concetto, peraltro, è stato ribadito nel documento della Conferenza Stato-Regioni “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex art. 34, co. 2, e 37, co. 2, del D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni”, in cui è stato specificato che le previsioni di cui all’accordo ex art. 37 del “testo unico” di salute e sicurezza sulla formazione di lavoratori, dirigenti e preposti, non hanno efficacia obbligatoria ma sono dirette a fornire ai lavoratori autonomi utile parametro di riferimento per la formazione. La medesima fonte rimarca che è altresì obbligatoria altra formazione rispetto a quella oggetto di regolamentazione da parte dell’accordo ex art. 37 qualora quest’ultima sia disciplinata da disposizioni di legge speciali rispetto alla previsione generale riportata all’art. 21, co. 2 (è ad esempio il caso della formazione necessaria per effettuare lavori in ambienti confinati obbligatoria anche per i lavoratori autonomi, ai sensi del DPR n. 177/2011) del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Pertanto un committente o un’impresa affidataria, in fase di verifica dell’idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo, è tenuto a verificare il possesso della documentazione, di cui all’allegato XVII da parte del lavoratore autonomo ma non anche ad esigere, al medesimo, l’esibizione degli attestanti inerenti la propria formazione e l’idoneità sanitaria. Di conseguenza, risulta legittimo sia l’affidamento di lavori al lavoratore autonomo in possesso di documentazione inerente la formazione e l’idoneità sanitaria sia l’affidamento di lavori al lavoratore autonomo privo dei predetti requisiti. Resta fermo per il committente la facoltà di richiedere al lavoratore autonomo ulteriori requisiti rispetto a quelli minimi individuati dall’allegato XVII, anche qualora essi consistano nel possesso della documentazione appena citata.


Con riferimento all’obbligo della valutazione dei rischi presenti nell’ambito dell’attività del lavoratore autonomo ben a ragione il lettore ha fatto osservare che è necessaria effettuare la stessa valutazione dei rischi per poter orientare correttamente la scelta del DPI che il legislatore gli ha imposto di utilizzare per cui si condivide l’osservazione e si è del parere che tale momento di valutazione debba essere comunque affrontato anche se non viene richiesta la documentazione o l’autocertificazione attestante la sua avvenuta effettuazione.

Quando invece il lavoratore autonomo in regime di appalto viene a trovarsi a svolgere la propria attività nell’ambito di un’altra azienda od organizzazione di lavoro, essendo richiesto al datore di lavoro ospitante di verificare la idoneità tecnico professionale anche del lavoratore autonomo, quest’ultimo è tenuto a documentare il possesso dei requisiti indicati nell’allegato XVII per quanto riguarda i cantieri temporanei o mobili e nell’art. 26 medesimo per quanto riguarda le altre attività imprenditoriali. È nell’ambito di tale verifica che viene esplicitamente richiesto allo stesso di attestare di aver acquisito la formazione relativa nonché la idoneità sanitaria a svolgere la propria attività per dar seguito all’appalto. Tale requisito in realtà era già richiesto nell’allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008 nella versione originale il quale con il co. 2 lett. d) imponeva al lavoratore autonomo di esibire “attestati inerente la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente D.Lgs.” facendo riferimento ovviamente a quei campi di rischio per i quali il legislatore aveva già richiesto nel testo dello stesso D.Lgs. tali adempimenti. Ora con una modifica apportata dal D.Lgs. n. 106/2009 l’espressione “previsti dal presente D.Lgs.” è stata trasformata nell’espressione “ove espressamente previsti dal presente D.Lgs.” ed a parere dello scrivente il legislatore con l’aggiunta del termine “espressamente” ha voluto rafforzare quanto già indicato nella versione originale del D. Lgs. n. 81/2008.

Per quanto riguarda il terzo punto del quesito relativo agli obblighi di cooperazione e di coordinamento del lavoratore autonomo in regime di appalto o subappalto il lettore ha messo in evidenza quella che è una carenza di coordinamento nelle disposizioni fornite dal D.Lgs. n. 81/2008 e connesse ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione e quella che, secondo lo scrivente, è una vera e propria omissione che è possibile riscontrare nel testo dell’art. 26 con riferimento sempre all’attività dei lavoratori autonomi.

Si osserva, infatti, che secondo il co. 1 di tale art. 26 il datore di lavoro committente che affida dei lavori, servizi o forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito del suo intero ciclo produttivo, è tenuto (lett. a) a verificare l’idoneità tecnico-professionale di tali imprese o lavoratori autonomi nonché (lett. b) a fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quindi, da questo punto di vista, è chiaro che il legislatore ha voluto creare esplicitamente una sorta di equiparazione fra le imprese ed i lavoratori autonomi. Quanto appena detto però non trova una corrispondenza con quanto poi indicato nel successivo co. 2 dello stesso art. 26 secondo il quale:

“2. Nell’ipotesi di cui al co. 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

Ora appare evidente che nel co. 2, che come si può osservare richiama le ipotesi di cui al co. 1 già descritto, è stato evidentemente omesso di indicare fra i destinatari degli obblighi anche i lavoratori autonomi. Più correttamente nell’introdurre il co. 2 si sarebbe dovuto dire “nell’ipotesi di cui al co. 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori (ed i lavoratori autonomi) …”. Non ha senso, infatti, che il lavoratore autonomo, pur essendo in base al co. 1 il destinatario della informazione dei rischi che può trovare nell’ambiente in cui è chiamato ad operare, non debba a sua volta informare chi lo ospita dei rischi che lo stesso può apportare o non debba cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione o coordinarsi con quant’altri operano nella stessa azienda così come disposto dal co. 2 lett. a) e b) dello stesso art. 26.

In più la lettura del co. 2 per come è attualmente scritto e la sua non applicazione ai lavoratori autonomi porterebbe di conseguenza alla non applicazione nei confronti degli stessi anche del co. 3 dello stesso articolo, che richiama il co. 2 stesso, secondo il quale:

“3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al co. 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori”.

In definitiva, quindi, una lettura coordinata dei primi tre commi dell’art. 26 porterebbe al momento a concludere che il lavoratore autonomo, pur potendo portare nell’azienda che lo ospita dei rischi interferenziali, come spesso accade, rischi che possono anche portare ad infortuni sul lavoro od a malattie professionali, non sarebbero destinatari del documento unico di valutazione dei rischi interfernziali (DUVRI) il che appare assolutamente assurdo.

GIURISPRUDENZA: Ai fini dell’operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione connessi all’esistenza di un rischio interferenziale, dettati dall’art. 7 D.Lgs. 19 settembre 1994, n.626 – ora previsti dall’art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81- occorre aver riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro – contratto d’appalto, d’opera o di somministrazione – ma all’effetto che tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano sul medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per l’incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte. (In motivazione la Corte ha precisato che gli obblighi di cooperazione e coordinamento rappresentano per i datori di lavoro di tutte le imprese coinvolte “la cifra” della loro posizione di garanzia e delimitano l’ambito della rispettiva responsabilità). (Cassazione penale, sez. IV, 07/06/2016, n. 30557).

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