Il committente

Il Committente è il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

Questa definizione in primo luogo fa escludere che possano essere considerati “Committenti” gli eventuali appaltatori di tutta l’opera (ad esempio raggruppamenti temporanei di imprese).

In secondo luogo, va precisato che “il Committente” deve essere una persona fisica, in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili. Pertanto, nell’ambito delle persone giuridiche pubbliche o private, tale persona deve essere individuata nel soggetto legittimato alla firma dei contratti di appalto per l’esecuzione dei lavori (Circ. Min. Lav. n. 41/1997).

Il D.Lgs. 81/08, art. 89, lett. b) precisa che, nel caso di appalto di opera pubblica, il Committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto.

NOTA: Il Committente può essere una persona fisica (privato cittadino) o più persone fisiche (in caso di opere effettuate su parti comuni di un edificio ove non si è costituito un condominio), l’Amministratore di un condominio o una persona giuridica (legale rappresentante, responsabile del procedimento, ecc).

GIURISPRUDENZA: L’amministratore che stipuli un contratto di affidamento in appalto di lavori da eseguirsi nell’interesse del condominio può assumere, ove la delibera assembleare gli riconosca autonomia di azione e concreti poteri decisionali, la posizione di “committente”, come tale tenuto all’osservanza degli obblighi di verifica della idoneità tecnico professionale della impresa appaltatrice, di informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro e di cooperazione e coordinamento nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione. (Cassazione penale, sez. III, 18/09/2013, n. 42347).

In tema di infortuni sul lavoro, il committente, nei cantieri temporanei o mobili in cui sia prevista la presenza (anche non contemporanea) di più imprese esecutrici, ha l’obbligo: 1) di elaborare il documento unico di valutazione dei rischi di cui all’art. 26, comma 3, d.lgs n. 81 del 2008; 2) di nominare il coordinatore per la progettazione dell’opera di cui agli artt. 89, comma 1, lett. e), e 91 d.lgs n. 81 del 2008 (CSP), deputato a redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC); 3) di nominare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, di cui agli artt. 89, comma 1, lett. f) e 92 d.lgs n. 81 del 2008 (CSE), deputato a verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa, sia in relazione al PSC che in rapporto ai lavori da eseguirsi. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità, per il reato di omicidio colposo, degli amministratori della società committente dei lavori, in conseguenza dell’infortunio sul lavoro occorso a un dipendente della società alla quale la subappaltatrice della prima affidataria dei lavori aveva a sua volta subappaltato i lavori, in ragione della mancata nomina del CSE e delle gravissime carenze dei POS delle imprese esecutrici). (Cassazione penale, sez. IV, 25/01/2018, n. 10544).

A tale soggetto, capovolgendo l’impostazione della L. n. 55/1990 e L. n. 109/1994, “Merloni bis”, viene addossato l’onere della sicurezza c.d. integrata o di cantiere, da attuarsi con il piano di sicurezza e coordinamento (art. 100 del D.Lgs. n. 81/08) che prevede disposizioni obbligatorie per tutti coloro che, a vario titolo e anche in tempi successivi, operano sul cantiere. In tale contesto deve essere nominato, a cura del committente, il coordinatore incaricato della redazione del piano stesso nonché quella del coordinatore per l’esecuzione che ne vigila l’esecuzione.

Il Committente, che può nominare il “responsabile dei lavori”, ha un cruciale ruolo di svolge altresì un ruolo assai rilevante di selezione delle imprese che intendono partecipare alla gara (in ipotesi di appalto pubblico) ovvero alle quali egli (in ipotesi di appalto privato) conferisce direttamente incarico per la realizzazione dell’opera, dovendo acquisire dalle stesse una serie di documenti attestanti il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali, il contratto collettivo in uso, ecc.

Il Committente è figura fondamentale per la prevenzione dei rischi in cantiere; egli dovrà scegliere con attenzione i propri collaboratori: progettisti, direttore dei lavori, coordinatori per la sicurezza, ecc.

GIURISPRUDENZA: La qualifica di direttore dei lavori non comporta automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro ben potendo l’incarico di direttore limitarsi alla sorveglianza tecnica attinente alla esecuzione del progetto. Infatti, avendo riguardo alla disciplina di settore (ora gli art. 17, 18 e 19 D.Lgs. n. 81 del 2008), destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, mentre il direttore dei lavori per conto del committente è tenuto alla vigilanza dell’esecuzione fedele del capitolato di appalto nell’interesse di quello e non può essere chiamato a rispondere dell’osservanza di norme antinfortunistiche ove non sia accertata una sua ingerenza nell’organizzazione del cantiere. Ne consegue che una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, deve essere rigorosamente provata, attraverso l’individuazione di comportamenti che possano testimoniare in modo inequivoco l’ingerenza nell’organizzazione del cantiere o l’esercizio di tali funzioni. (Da queste premesse, è stata annullata con rinvio la sentenza che non aveva affrontato adeguatamente il profilo della colpa imputata al direttore dei lavori per un infortunio sul lavoro verificatosi nel cantiere, non essendosi soffermata sulle concrete attribuzioni allo stesso affidate e sulle circostanza indicative della sua ingerenza nella organizzazione del cantiere). (Cassazione penale, sez. IV, 17 giugno 2015, n. 29792).

Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (si veda ora l’art. 89, lett. f), D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) è titolare di una posizione di garanzia che gli impone, nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili contrassegnati da lavori appaltati, di assicurare il collegamento tra impresa appaltatrice e committente al fine della migliore organizzazione del lavoro sotto il profilo della tutela antinfortunistica; in particolare, sono a suo carico i compiti: di verificare sia l’applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento che l’idoneità del piano operativo di sicurezza (Pos), che, con finalità complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento (Psc), deve essere redatto da ciascuna impresa presente nel cantiere; di organizzare la cooperazione e il coordinamento delle attività; di segnalare al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze, proponendo la sospensione dei lavori o arrivando finanche ad esercitare personalmente il potere/dovere di sospendere, nel caso di pericolo grave ed imminente (ora art. 92 del D.Lgs.). Tale soggetto, a differenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp), ha una posizione di garanzia diretta (è prevista, infatti, una diretta responsabilità penale per il caso di inosservanza degli obblighi: si veda art. 158 D.Lgs. n. 81 del 2008), anche se la sua presenza in cantiere non va intesa come presenza stabile, ma secondo il significato che consegue dalla richiamata posizione di garanzia in forza della quale il coordinatore per la sicurezza ha anche poteri a contenuto impeditivo in situazioni di pericolo grave ed imminente (fattispecie in cui, per l’effetto, è stato rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo in danno di un lavoratore, essendosi apprezzata la violazione degli obblighi da parte del coordinatore che risultava avere dichiarato finanche di non essere a conoscenza della presenza nel cantiere del lavoratore deceduto e della impresa dalla quale questi dipendeva). (Cassazione penale, sez. IV, 18/06/2015, n. 29798).

 

Come è facile comprendere, è proprio con una attenta attività di progettazione, che si potranno evitare numerosi infortuni nel cantiere.

Le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi incaricati dell’esecuzione delle opere, andranno selezionati in base alla loro dimostrata capacità tecnico – professionale, alla loro struttura organizzativa, anche riferita alla sicurezza sul lavoro, alla loro regolare posizione contrattuale e contributiva nei confronti di enti privati e pubblici.

 

GIURISPRUDENZA: Pur in presenza di altre figure aziendali, il responsabile dei lavori, le cui funzioni devono essere specificatamente indicate con atto scritto, ed il committente non sono esonerati dagli obblighi di garanzia riferiti alla loro funzione in tema di sicurezza sul lavoro. Tali figure possiedono doveri generali di verifica, non solo formale, ma anche sostanziale, degli obblighi di legge in materia di tutela della salute dei lavoratori e di sicurezza dei luoghi di lavoro. (Cassazione penale, sez. IV, 12 febbraio 2015, n. 14012).

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche nel caso di subappalto, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’impresa sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l’inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini. (In applicazione di tale principio, la Corte – con riferimento a una fattispecie in cui i lavori appaltati erano stati oggetto di una catena di subappalti – ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto la responsabilità a titolo di lesioni colpose del primo appaltatore, per avere omesso di vigilare sull’adozione, da parte dell’ultimo subappaltatore della catena, di presidi anticaduta nel vano acensore in cui si era verificato l’infortunio, la cui mancanza era stata rilevata tre giorni prima dell’incidente dal coordinatore della sicurezza nominato dal primo committente). (Cassazione penale, sez. IV, 10/01/2018, n. 7188, Cassazione penale, sez. IV, 15/07/2015, n. 44131, Cassazione penale, sez. IV, 23/01/2014, n. 6784).

L’identificazione del Committente nella Pubblica Amministrazione non è semplicissima poichè non vi è coincidenza della qualità con quella di legale rappresentante dell’ente pubblico ma piuttosto in quella di colui che ha la gestione del settore interessato alla realizzazione dell’opera.

Il D.Lgs. n. 81/08 ha ribadito tale concetto sottolineando la necessità, ai fini di attribuire la qualifica in questione, che ai poteri decisionali siano abbinati quelli economici o di spesa.

Restando ferma la possibilità che il committente funga anche da coordinatore per la progettazione o per l’esecuzione dei lavori prevista dall’art. 90, co. 6 del D.Lgs. 81/08, il committente si identificherà per lo più nella P.A. nel dirigente di settore, di rango tecnico, in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Nel caso in cui il committente non abbia incaricato alcun responsabile dei lavori, resta fermo, che la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione, non lo esonererà dalle responsabilità connesse alla verifica degli obblighi di cui all’art. 91, co. 1 (redazione del piano di sicurezza e coordinamento) e 92, co. 1, lett. a), (controllo sull’applicazione del piano). Il che sta a significare che la nomina dei coordinatori non ha natura di delega, nel senso sopra chiarito, ma di semplice incarico.

 

GIURISPRUDENZA: In tema di infortuni sul lavoro, in caso di cantieri temporanei o mobili, il committente, qualora non assuma su di sè le funzioni di coordinatore per la progettazione o per l’esecuzione dei lavori, in quanto privo dei requisiti professionali previsti dalla legge, è tenuto esclusivamente a controllare l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 91 e 92 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 da parte del soggetto nominato e non alla sua integrale sostituzione. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva fatto discendere la responsabilità del committente in modo automatico dalla verificazione del sinistro, senza indicare quale fosse l’omesso controllo a lui addebitabile). (Cassazione penale, sez. IV, 14/12/2017, n. 5477).

 

Per quanto riguarda l’obbligo di nominare il coordinatore incaricato della redazione del piano di sicurezza e coordinamento, il D.Lgs. n. 81/08 antepone i tempi della nomina, ora prevista nella fase di progettazione generale o di massima dell’opera, e non più in quella della progettazione esecutiva.

Tale obbligo è subordinato all’applicazione della normativa cantieri che, com’è noto, presuppone che l’opera intrapresa rientri nell’elenco di opere di cui all’All. X del D.Lgs. n. 81 del 2008, che sul cantiere operino più imprese, anche non contemporaneamente, e che l’entità presunta del cantiere (che dovrà essere calcolata dallo stesso committente) raggiunga la soglia minima prevista ora dall’art. 90 del D.Lgs. n. 81/08 (200 uomini-giorni, salva l’ipotesi di lavori che comportano rischi particolari).

Il D.Lgs. n. 81/08 attribuisce obblighi al committente anche nell’ipotesi in cui nel cantiere operi una sola impresa.

È questo un caso nel quale non vi è obbligo di nomina di coordinatori né di redazione di piano di sicurezza e coordinamento e tuttavia il committente è tenuto a:

1) verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare e a richiedere loro una dichiarazione dell’organico medio annuo e una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai dipendenti (art. 90, co. 9 D.Lgs. n. 81/08);

2) alla notifica preliminare (art. 99, co. 1, lett. c) D.Lgs. n. 81/08).

Per quanto attiene l’obbligo del committente di controllare l’applicazione del piano da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi – obbligo che permane anche dopo la nomina del coordinatore per l’esecuzione – il D.Lgs. n. 81/08 ne rafforza notevolmente il contenuto, perchè ora l’art. 92, co. 2 del D.Lgs. n. 81 del 2008 prevede che il coordinatore per l’esecuzione, nel caso in cui il committente (o responsabile dei lavori) – al quale abbia adeguatamente e preventivamente segnalato le violazioni al piano di sicurezza e coordinamento – non adotti alcun provvedimento in merito, senza fornirne idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla ASL e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti.

 

CASO PRATICO

Ci si interoga in merito alla “individuazione dell ‘impresa affidataria ai sensi dell’art. 89, co. 1, lett. i), D.Lgs. n. 81/2008 nel caso di costituzione, a valle dell’aggiudicazione di un appalto pubblico o privato, di una società consortile per l’esecuzione unitaria dei lavori”.

Al riguardo va premesso che l’art. 89, co. 1, lett. i) del D.Lgs. n, 81/2008 definisce impresa affidataria l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi […]. In particolare la norma suddetta prevede il caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese ma non già la fattispecie dell’Associazione Temporanea di Imprese (di seguito ATI) (art. 89, co. 1, lett. i).

Il legislatore, all’art. 97 del decreto in parola, ha poi previsto per il datore di lavoro dell’impresa affidataria una serie di obblighi tra cui quello primario di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e dell’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

È evidente che all’impresa affidataria spetta un ruolo di particolare rilevanza, essendo questa tenuta, in sostanza, al generale coordinamento ed alla supervisione, rispetto agli adempimenti sulla sicurezza che competono a tutti i soggetti operanti in cantiere, di tutti i lavori da essa affidati ad altre imprese.

Si ricorda che “l’art. 93 del Regolamento Appalti (D.P.R.n. 207/2010) prevede espessamente che le imprese associate, dopo l’aggiudicazione possono decidere di costituire tra loro una società, anche di tipo consortile, per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori. Della società di gestione dovranno far parte tutti i concorrenti riuniti, nella medesima percentuale di partecipazione al raggruppamento. La società, una volta costituita, subentrerà nell’esecuzione dell’appalto, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto, ferma restando le responsabilità dei concorrenti riuniti, ai sensi del codice dei contratti pubblici.

In sostanza, per effetto del subentro, non si determina una sostituzione della società di gestione nella titolarità del contratto di appalto, che formalmente permane in capo all’ATI aggiudicataria. Ciò che avviene è la creazione di una struttura operativa a servizio dell’Associazione contraente, alla quale viene demandata la gestione materiale dell’appalto, dovendo provvedere essa a tutto ciò che è necessario ai fini dell’esecuzione dei lavori (impianto del cantiere, assunzione delle maestranze gestione dei rapporti con i subappaltatori e fornitori, etc.)”.

Nel caso in cui il contratto di appalto sia stato aggiudicato ad una Associazione Temporanea di Imprese che, a valle dell’aggiudicazione, abbia deciso di provvedere all’esecuzione unitaria dei lavori, attraverso la costituzione di una società di gestione, è necessario individuare l’impresa che si configura quale affidataria e a cui spettano gli obblighi sopra richiamati.

La società consortile, eventualmente costituita dopo l’aggiudicazione dell’appalto, unico soggetto che esegue i lavori e che gestisce i rapporti con i terzi, assume su di sé i rapporti che scaturiscono dall’esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto, ivi compreso il potere di subappaltare parte dell’opera e di organizzare il proprio personale ai fini dell’esecuzione dei lavori appaltati. Viceversa, le singole imprese, costituenti l’ATI, non eseguono direttamente alcun lavoro oggetto dell’appalto.

In conclusione, si ritiene che la titolarità del contratto di appalto con il committente, all’atto dell’affidamento dei lavori, permane in capo all’ATI, mentre la società consortile, assumendo l’incarico della gestione totale dei lavori, sia come impresa esecutrice sia come impresa autorizzata dal committente a stipulare contratti di subappalto, è destinataria degli obblighi di cui all’art. 97 del D.Lgs. 81/2008.

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