Il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera
Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, che di seguito verrà denominato coordinatore per la progettazione, è il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 91 del D.Lgs. 81/08.
È perciò una figura professionale abilitata ai sensi dell’art. 98, D.Lgs. 81/08, nominata dal committente o dal responsabile dei lavori – o responsabile unico del procedimento – per assolvere i compiti di progettazione e pianificazione delle misure di sicurezza sin dalla fase di progettazione dell’opera, anzi a partire proprio da questa.
Il coordinatore per la progettazione collabora con il progettista (quando le due figure non coincidono) ai fini della integrazione tra scelte progettuali e di impostazione del cantiere e le scelte che riguardano la salute e la sicurezza del lavoro nelle fasi di esecuzione dell’opera e nell’uso e nella manutenzione della stessa.
Durante la progettazione dell’opera il coordinatore per la progettazione deve redigere i documenti inerenti la pianificazione della sicurezza dell’opera: piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo tecnico contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993. (art. 91, co. 1, lett a) b).
Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’art. 3, co. 1, lett. a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
GIURISPRUDENZA: Al coordinatore per l’esecuzione dei lavori va riconosciuto un ruolo di vigilanza ‘alta’, che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza momento per momento, demandata alle figure operative (cassata, nella specie, la decisione del Tribunale di merito che aveva riconosciuto la responsabilità del ricorrente in ordine a violazioni molto specifiche e puntuali, senza chiarire se le stesse fossero comunque riferibili a quei doveri di vigilanza “alta” propri del coordinatore). (Cassazione penale, sez. III, 15/09/2015, n. 41820).