Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera

Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera che di seguito verrà denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori, è il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92, del D.Lgs. 81/08, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) da lui designato.

GIURISPRUDENZA: In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori svolti in un cantiere edile temporaneo o mobile è titolare di una posizione di garanzia, che non può ritenersi esaurita allorchè siano terminate le opere edili in senso stretto, in quanto lo stesso continua a rivestire un ruolo di vigilanza sul generale espletamento delle lavorazioni, che ordinariamente afferiscono ai cantieri, per tutto il tempo necessario per la completa esecuzione dell’opera. Il coordinatore della sicurezza deve assistere ogni fase della lavorazione, nessuna esclusa e fino al collaudo, comprese quelle complementari al pieno funzionamento di macchinari o strutture industriali (riconosciuta la responsabilità di un coordinatore di un cantiere, in cui erano appaltatrici più imprese in subappalto, per il decesso di un operaio, nel corso delle operazioni di sistemazione e di allaccio di una struttura industriale ormai in via di completamento). (Cassazione penale, sez. IV, 07 gennaio 2015, n. 3809).

Requisiti professionali

Il Coordinatore per la progettazione e il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
  2. b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto D.M. in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al citato D.M. in data 4 agosto 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
  3. c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

I soggetti predetti, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel

settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall’ISPESL, dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia.

I contenuti, le modalità e la durata dei corsi devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all’All. XIV.

L’attestato non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all’All. XIV, o l’attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con i medesimi contenuti minimi.

Inoltre, l’attestato non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.

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