Il Piano Sostitutivo della sicurezza (PSS)

Nel Codice degli appalti si ribadisce che, nella valutazione dell’anomalia, la stazione appaltante tenga conto dei costi relativi alla sicurezza, congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture e si esclude, per lavori, servizi e forniture, che il costo della sicurezza sia suscettibile di ribasso. Nella stessa prospettiva, a fronte di un’offerta anormalmente bassa, la stazione appaltante è tenuta a richiedere all’offerente le giustificazioni (in aggiunta a quelle già presentate a corredo dell’offerta), in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima: si ammette così che tali giustificazioni possano riguardare il costo del lavoro, ma si esclude che possano riferirsi “al rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro” (come, invece, si prevedeva prima della riforma).

Come pure non sono consentite giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza per i quali non sia ammesso ribasso d’asta, nonché al piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e alla relativa stima dei costi. Quindi, l’esclusione vale anche per gli oneri della sicurezza relativi ad appalti pubblici di lavori edili, in particolare quelli connessi al PSC (ove previsto) o, in sua assenza, al piano di sicurezza sostitutivo (PSS) e al piano operativo di sicurezza (POS) vanno evidenziati nei bandi di gara, né sono soggetti a ribasso d’asta.

Quanto alla stima dei costi della sicurezza, per gli appalti pubblici di lavori edili o di ingegneria civile, il riferimento è alle previsioni del d.p.r. n. 222/2003 e alle relative Linee Guida elaborate, nel 2006, per aiutare i soggetti, pubblici e privati, e fornire uno schema di riferimento per i committenti e i coordinatori alla sicurezza, con una “validità tecnica e di indirizzo” anche dopo l’entrata in vigore del t.u.

Per la stima dei costi nei contratti pubblici di servizi e forniture, invece, il riferimento è alle Linee Guida del 2008, un primo atto di indirizzo per le stazioni appaltanti che, dopo la l. n. 123/2007, sono tenute alla redazione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e alla stima dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Nel settore degli appalti di lavori edili (sia pubblici, sia privati), si sono individuati dettagliatamente i ‘costi della sicurezza’ (prevedendo l’obbligo di ricavarli attraverso una stima, per definire la parte non assoggettabile a ribasso), le voci che vi rientrano e il metodo di stima.

È, questa, un’importante novità del Regolamento del 2003, in quanto fino ad allora non si era mai introdotta una definizione omogenea di ‘costi della sicurezza’, definiti dal decreto cantieri prima ‘costi’ e poi ‘spese’, al contrario della legge Merloni che parlava di ‘oneri’. Il Regolamento ha introdotto il termine omnicomprensivo di ‘costi della sicurezza’, specificando che, in presenza della redazione del PSC, vanno sottoposti a stima solo i costi relativi alle voci contenute nella stessa norma.

Quanto all’ampiezza dell’espressione adottata, si applicano le valutazioni delle Linee Guida del 2006, secondo cui non rientrano nei costi della sicurezza da inserire all’interno del PSC quelli ‘generali’ (previsti dal d.lgs. n. 626/1994, ora novellati e confluiti nel t.u.), riferiti alle singole imprese esecutrici. In conformità con il capitolato generale d’appalto (tuttora in vigore), all’impresa esecutrice non sono riconosciuti i costi generali connessi alla tutela della salute e della sicurezza, comunque obbligatori per il datore di lavoro; spettano, invece, quelli derivanti dal PSC, necessari perché si adegui alle indicazioni progettuali del piano, quale conseguenza dell” ingerenza’ del committente nelle scelte esecutive dell’impresa. Inoltre, dal punto di vista tecnico, nel PSC, riferito alla sicurezza generale del cantiere, alle sue caratteristiche di contenuto e alle peculiarità costruttive da realizzare, vanno indicate specifiche prescrizioni operative, derivanti dal cronoprogramma dei lavori, relative alle modalità di esecuzione insicurezza in caso di interferenze o sovrapposizioni; queste procedure, ‘pianificate’ dalla committenza, vanno rimborsate alle imprese, tenute ad adempiervi.

Tra le varie disposizioni del cosiddetto “Decreto Fare” (art. 32 D.L. 69/2013 convertito con la Legge n. 98/2013 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20/08/2013), una ha modificato il Titolo IV del decreto 81/2008 “Testo Unico per la sicurezza sul lavoro”, inserendo il nuovo art. 104-bis – “Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili” il quale prevede modelli semplificati per la redazione del POS, del PSC e del fascicolo dell’opera (FO) e modelli semplificati per la redazione del PSS e del PSC nei lavori pubblici, regolati dal D. Lgs. 163/2006.

Con il Decreto Interministeriale del 9 settembre 2014 sono finalmente stati definiti i contenuti di questi modelli semplificati, nelle rispetto delle indicazioni contenute per ciascuna tipologia di documento nel D.Lgs. 81/2008, con l’intento di fornire anche a chi non ha conoscenze tecniche specifiche in tema di salute e sicurezza sul lavoro una guida passo-passo per la redazione dei documenti.

Si tratta di un iniziativa senz’altro utile per le piccole imprese artigiane, che traccia una linea da seguire per una redazione esaustiva del Piano operativo della Sicurezza (POS) o del Piano Sostitutivo della sicurezza (PSS), attraverso sistema misto di check list e spazi descrittivi, ma che arriva con un ritardo che rischia di depotenziarne l’impatto positivo sul mondo del lavoro.

L’adozione di modelli semplificati anche per il Fascicolo dell’Opera (FO), il Piano Sostitutivo della Sicurezza (PSS) ed il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), rappresenta un ulteriore opzione di semplificazione, che nelle imprese artigiane potrà risultare utile anche se queste tipologie di documenti hanno una diffusione certo minore del POS.

NOTA: È comunque positivo il fatto che un simile sistema semplificato abbia ora acquisito legittimità anche nella normativa e nella prassi nazionale, estendendo il principio secondo cui, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, è necessario rendere le imprese sempre più autonome e consapevoli dei metodi e dei contenuti del “fare sicurezza”. Un documento comprensibile e modificabile autonomamente sarà con ogni probabilità più aderente alla realtà del singolo cantiere e più dinamico nel seguire l’evolversi del lavoro, attraverso l’aggiornamento continuo.

GIURISPRUDENZA: Nel caso in cui il concorrente ad una gara d’appalto abbia omesso di indicare separatamente nella sua offerta gli oneri di sicurezza aziendale, è ammesso il soccorso istruttorio, a condizione che: a) sussista un’incertezza normativa e giurisprudenziale sul punto; b) la gara sia stata bandita anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. 50 del 2016; c) la legge di gara non preveda espressamente l’indicazione di tali oneri; d) l’amministrazione abbia predisposto una modulistica fuorviante; e) l’offerta rispetti dal punto di vista sostanziale i costi minimi di sicurezza aziendale. (Consiglio di Stato ad. plen., 27/07/2016, n. 19).

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