IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI: I SOGGETTI COINVOLTI

Servizio di prevenzione e protezione (S.P.P.)

Definizioni

L’attenzione alla prevenzione dei rischi sul lavoro da parte dell’azienda è un punto fondamentale che il legislatore ha voluto sottolineare prevedendo una vasta successione di norme. È inviolabile il dovere di divulgazione a tutto il personale dei principi che governano la prevenzione e la protezione dei rischi sul lavoro. Perciò un ruolo fondamentale nella struttura della prevenzione degli infortuni è quello del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi.

SUGGERIMENTO: Entrando più a fondo nell’argomento possiamo osservare che questo organo può assumere due diverse forme che producono due differenti effetti che il datore di lavoro dovrà valutare attentamente per scegliere il più appropriato alle esigenze della sua azienda. Perciò, se il S.P.P. dei rischi è interno all’azienda, esso costituisce, uno strumento più facilmente a disposizione dell’imprenditore che facilita l’esercizio dell’impresa e di più rapida consultazione. Ma in molti casi la disponibilità immediata va ad incidere sulle caratteristiche professionali ed intellettuali dei membri di questo organo. Allora, il legislatore ha dato la possibilità al datore di lavoro di avvalersi di un servizio esterno all’azienda che costituisce propriamente una collaborazione convenzionata di professionisti, esperti di sicurezza, che usano proprie strutture e propri mezzi per lo svolgimento delle funzioni assegnate dall’incarico. Fondamentalmente è pressoché impossibile stabilire quale dei due sistemi sia il più efficace per migliorare la qualità e la sicurezza all’interno di una attività, per questo il legislatore ha voluto lasciare la scelta al datore di lavoro, che deve valutare in base alle caratteristiche della sua azienda, quale sia la strada migliore da percorrere. Quindi, deve verificare che il S.P.P. sia adeguato per numero di componenti e valutare in base alla loro preparazione, capacità e ai mezzi a disposizione, se è adeguato a far fronte ai compiti che gli sono assegnati.

L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

  1. a) nelle aziende industriali di cui all’art. 2, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, e s.m.i., soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli artt. 6 e 8 del medesimo decreto;
  2. b) nelle centrali termoelettriche;
  3. c) negli impianti ed installazioni di cui agli artt. 7, 28 e 33, del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, e s.m.i.;
  4. d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  5. e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  6. f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  7. g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

In queste ipotesi, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.

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