Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
L’impresa Affidataria delle opere, contestualmente alla realizzazione dell’impianto elettrico di cantiere, provvederà a far realizzare, dall’installatore qualificato, il proprio impianto di messa a terra.
La prima verifica dell’impianto sarà eseguita dall’installatore che rilascerà la dichiarazione di conformità, con la quale si attesta che l’impianto è stato realizzato a regola d’arte secondo le norme tecniche di sicurezza dell’UNI e del CEI nonché nel rispetto di quanto viene previsto dalla legislazione tecnica vigente in materia. Detti impianti dovranno essere accompagnati dagli schemi di funzionamento e da una relazione sui materiali ed inoltre debbono essere conformi alla normativa per la messa a terra.
I conduttori di terra devono essere di sezione non inferiore a 35 mm2, se di rame, ed a 50 mmq, se di ferro zincato.
La messa a terra può essere realizzata infiggendo nel cantiere dei picchetti dispersori lunghi oltre due metri e collegando le teste dei dispersori fra di loro con della treccia di rame, avente sezione minima di 35 mmq. Alla testa dei dispersori devono essere realizzati dei pozzetti ispezionabili profondi almeno 50 cm (anche se nessuna norma impone che il picchetto sia ispezionabile e installato in un pozzetto). Il numero dei dispersori viene calcolato in funzione della efficienza che si riesce ad ottenere, anche in relazione al tipo di terreno presente sul posto.
L’impianto di messa a terra ha la funzione di scaricare nel terreno le eventuali correnti elettriche, che si possono verificare per dispersioni dell’impianto elettrico, e rendere più basso possibile il valore della tensione di contatto con le carcasse delle macchine elettriche. L’impianto di messa a terra deve essere coordinato con i dispositivi di protezione in modo tale che questi intervengano prima che la tensione di contatto possa assumere valori pericolosi per l’uomo. Il dispositivo di protezione è costituito da interruttori automatici magnetotermici, atti a provocare l’interruzione dell’energia elettrica.
È buona norma tenere in cantiere una planimetria aggiornata sulla quale sarà tracciato tutto l’andamento delle linee elettriche e di terra, con l’indicazione delle ubicazioni dei vari quadri e dispersori installati.
Dai collettori principali di terra si dipartono i vari collettori di protezione delle carcasse metalliche delle macchine mosse da motore elettrico e di tutti gli elementi che devono essere collegati.
Prima verifica degli impianti
Il DPR 22 ottobre 2001, n. 462 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” (di seguito indicato come DPR 462/01) disciplina i procedimenti relativi alle installazioni e ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.
Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. (di seguito indicato come D.Lgs. 81/2008) che ha abrogato, tra gli altri, il DPR 547/55, ha lasciato ferme le disposizioni del DPR 462/01 in materia di “verifiche periodiche”.
Si fa presente che la legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del D.L. 78/2010, ha previsto l’attribuzione all’INAIL di tutte le funzioni già svolte dall’ISPESL tra le quali anche quelle relative alle attività di verifica degli impianti di cui al DPR 462/01.
Affinché il DPR 462/01 sia applicabile negli ambienti in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco é riportato nell’allegato X del D.Lgs. 81/2008, è necessario che, all’interno di questi, sia individuabile la figura di un “lavoratore” ovvero una persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Sono soggetti all’obbligo di denuncia di cui all’art.2 del DPR 462/01 gli impianti di messa a terra realizzati per la protezione delle persone dai contatti indiretti mediante interruzione automatica dell’alimentazione.
Non rientrano in tale obbligo gli impianti di terra realizzati esclusivamente per ragioni funzionali, o per altri motivi, ed i sistemi di protezione dai contatti indiretti che non si basano sull’interruzione automatica dell’alimentazione.
Per impianto di terra si deve intendere l’insieme dei dispersori, conduttori di terra, conduttori equipotenziali, collettori di terra e conduttori di protezione destinati a realizzare la messa a terra di protezione. Ai fini del DPR 462/01 si intendono facenti parte dell’impianto di terra anche i segnalatori di primo guasto (ove esistenti) ed i dispositivi di protezione dalle sovracorrenti o dalle correnti di dispersione predisposti per assicurare la protezione dai contatti indiretti.
FONTE DI RIFERIMENTO:
· DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n. 462;
· DPR 462/01 – Guida tecnica alla prima verifica degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e impianti di messa a terra. INAIL Settore Ricerca, Certificazione e Verifica Dipartimento Certificazione e Conformità dei Prodotti e Impianti Aprile 2012.
Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche
L’Impresa Affidataria dovrà prima dell’avvio delle operazioni di cantiere effettuare il calcolo della probabilità di fulminazione. In caso affermativo l’Impresa dovrà predisporre un progetto per l’impianto e rilasciarne la prevista dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008.
La prima verifica dell’impianto sarà eseguita dall’installatore che rilascerà la dichiarazione di conformità, con la quale si attesta che l’impianto è stato realizzato a regola d’arte secondo le norme tecniche di sicurezza dell’UNI e del CEI nonché nel rispetto di quanto viene previsto dalla legislazione tecnica vigente in materia. Nell’ambito di applicazione sopra evidenziato, tenuto conto dell’art. 80 lettera e) e dell’ art. 84 del D.Lgs. 81/2008, sono soggetti all’obbligo di denuncia di cui all’art.2 del DPR 462/01 le installazioni e i dispositivi di protezione relativi a strutture che secondo le pertinenti norme tecniche non risultano protette dal rischio di fulminazione diretta e indiretta.
Ponteggio:
Deve essere collegato a terra in almeno due punti (calate), meglio se ogni 20 m di lunghezza con o 2 picchetti di 2,5 m di lunghezza o un conduttore interrato orizzontalmente lungo 5 m.
Il collegamento al dispersore può essere realizzato con corda in rame da 50 mm2o con tondino di acciaio zincato con diametro 10 mm. Non è necessario ponticellaretra loro i diversi elementi metallici costituenti il ponteggio.
Eventuali tubazioni poste in vicinanza del ponteggio devono essere collegate equipotenzialmente alla base e alla cima del ponteggio, con conduttore 16 mm2rame o 50 mm2in acciaio zincato.
Gru:
la protezione va effettuata mettendo a terra gli estremi opposti del basamento.
Impianti di messa a terra installati in luoghi con pericolo di esplosione
Gli impianti elettrici in luogo con pericolo di esplosione sono oggetto dell’art. 5 del DPR 462/01 e sono di competenza delle ASL o ARPA competenti per territorio.
Compiti dell’INAIL
Secondo l’art.2 del DPR 462/01, la messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall’installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008.
La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell’impianto.
Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità al Dipartimento territorialmente competente dell’INAIL. In base all’art. 3 del DPR 462/01, risulta attribuito all’INAIL il controllo a campione della “prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici”.
In base all’art. 8 del DPR 462/01 devono essere comunicate tempestivamente all’ufficio competente per territorio dell’INAIL le variazioni relative agli impianti quali:
a) la cessazione dell’esercizio;
b) il trasferimento o spostamento degli impianti;
c) le modifiche sostanziali preponderanti degli impianti;
La figura sottostante indica il flusso che riepiloga quanto sopra esposto.
Modalità di trasmissione della dichiarazione di conformità dell’impianto
Il datore di lavoro, entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, deve inviare la dichiarazione di conformità rispettivamente all’INAIL ed all’ARPA o ASL competenti per territorio, nel caso di Sportello Unico non operante. Nei comuni singoli o associati ove sia operante lo Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi del DPR 447/98, la suddetta dichiarazione è presentata allo stesso, che provvede all’inoltro ai soggetti di cui sopra territorialmente competenti.
Ai fini degli obblighi previsti dal DPR 462/01, al fine di semplificare il procedimento di invio e di mantenimento degli atti documentali, non è necessario inviare con la dichiarazione di conformità la documentazione tecnica prevista. Tali allegati devono invece essere conservati presso il luogo dove è situato l’impianto e resi disponibili in occasione della visita del verificatore, che potrà richiederli in visione ed eventualmente acquisirli in copia, ai fini dell’effettuazione degli accertamenti tecnici.
La dichiarazione di conformità in originale, copia conforme o fotocopia, va inoltrata al Dipartimento INAIL competente per territorio unitamente al modulo predisposto dall’Istituto (modello INAIL 462-DE) firmato in originale dal datore di lavoro, al fine di acquisire i dati necessari per la formulazione dei criteri di campionatura.
Il controllo della completezza formale delle dichiarazioni di conformità ricevute rientra nei compiti dell’Istituto ai fini dell’ammissibilità della denuncia come atto omologativo dell’impianto, pertanto, in caso di dichiarazioni incomplete, il Dipartimento territoriale ricevente, a seguito dell’immatricolazione della pratica, provvederà a dare comunicazione scritta all’utente delle irregolarità riscontrate precisando che lo stesso atto non può essere considerato valido.
ISTRUZIONI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DEL MODELLO INAIL 462-DE
1. Indicare nome e cognome della persona fisica individuata come “datore di lavoro” dell’attività in oggetto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, oltre al nome della ditta ed all’indirizzo completo della sede sociale e della partita IVA/CF; è anche necessario indicare uno o più recapiti telefonici ai quali potere essere contattati per successive comunicazioni.
2. Nel riquadro “Dati impianto” occorre indicare la potenza impegnata (coincidente con la potenza contrattuale in kW di cui si dispone da contratto con l’ente erogatore dell’energia elettrica), la tipologia di alimentazione elettrica (oltre all’eventuale numero di cabine di trasformazione).
3. Per ogni dichiarazione di conformità trasmessa all’INAIL dovrà essere effettuato il pagamento di 30 €, ai sensi del DM 07.07.2005 (G.U. n. 165 del 18.07.2005) – codice tariffa n. 6450; tale pagamento, finalizzato alla formazione e gestione dell’anagrafe delle dichiarazioni di conformità in relazione alla puntuale organizzazione del procedimento di selezione del controllo a campione, potrà essere effettuato tramite versamento sul c/c …………………… o tramite bonifico bancario …………………… intestato a ………………………….. (l’attestazione di tale versamento dovrà essere allegata al modello di trasmissione della dichiarazione di conformità).
4. Nel caso di impianto non rientrante nel campo di applicazione del DM 37/2008 si invierà la dichiarazione (rilasciata dall’installatore dell’impianto) di rispondenza dell’impianto alla regola dell’arte secondo le indicazioni della Legge 186/68. Nel caso di impianto rientrante nel campo di applicazione del DM 37/2008 ma sprovvisto (nei casi previsti) di dichiarazione di conformità si invierà la di dichiarazione di rispondenza di cui all’art. 7, comma 6 del DM 37/2008.
Verifiche periodiche
Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica con periodicità è biennale.
Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all’ASL o all’ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto di terra: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza. L’impianto di terra deve essere unico per l’intera area occupata dal cantiere è composto almeno da: elementi di dispersione; conduttori di terra; conduttori di protezione; collettore o nodo principale di terra; conduttori equipotenziali.
2) Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza. Le strutture metalliche presenti in cantiere, quali ponteggi, gru, ecc, che superano le dimensioni limite per l’autoprotezione devono essere protette contro le scariche atmosferiche. L’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche può utilizzare i dispersori previsti per l’opera finita; in ogni caso l’impianto di messa a terra nel cantiere deve essere unico.
Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;