Indicazioni per l’adozione el sistema disciplinare nel modello di organizzazione e gestione ex art. 30 del D.Lgs. 81/08

L’art. 30, co. 3, del D.Lgs. n. 81/08 annovera, tra gli elementi di cui si compone il Modello di Organizzazione e gestione, l’adozione di un “sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello”.

È quindi necessario che l’Azienda sia dotata di procedure per individuare e sanzionare i

comportamenti che possano favorire la commissione dei reati di cui all’art. 300 del D.Lgs. n. 81/2008 (art. 25-septies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, es.m.i., di seguito D. Lgs. n. 231/2001) e il mancato rispetto delle misure previste dal modello.

Il tipo e l’entita dei provvedimenti disciplinari saranno coerenti con i riferimenti legislativi e contrattuali applicabili e dovranno essere documentati.

Il sistema disciplinare dovra essere definito e formalizzato dall’Alta Direzione aziendale e quindi diffuso a tutti i soggetti interessati quali ad esempio:

– Datore di lavoro (art. 2, co. 1, lett. b, D.Lgs. n. 81/2008);

– Dirigenti (art. 2, co. 1, lett. d, D.Lgs. n. 81/2008) o altri soggetti in posizione apicale;

– Preposti (art. 2, co. 1, lett. e, D.Lgs. n. 81/2008);

– Lavoratori (art. 2, co. 1, lett. b, D.Lgs. n. 81/2008);

– Organismo di Vigilanza (ove istituito un modello ex D.Lgs. n. 231/2001);

– Auditor/Gruppo (team) di audit (par. 4.5.5 BS OHSAS 18002:2008): una o più persone incaricate ed aventi le competenze per la pianificazione, la preparazione, la conduzione degli audit, la valutazione dei risultati e la determinazione delle carenze riscontrate nel corso degli stessi.

L’azienda dovrà, inoltre, definire idonee modalità per selezionare, tenere sotto controllo e, ove opportuno, sanzionare collaboratori esterni, appaltatori, fornitori e altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l’azienda stessa. Perchè tali modalità siano applicabili l’azienda deve prevedere che nei singoli contratti siano inserite specifiche clausole applicative con riferimento ai requisiti e comportamenti richiesti ed alle sanzioni previste per il loro mancato rispetto fino alla risoluzione del contratto stesso.

NOTA: Tali requisiti sono richiesti per le aziende che implementano un SGSL secondo le Linee Guida SGSL dal paragrafo E.7 “Integrazione della salute e sicurezza nei processi aziendali e gestione operativa” mentre per quelle che implementano un SGSL secondo le BS OHSAS 18001:2007 dal paragrafo 4.4.6 “Controllo operativo”.

 

Tabella 1

Il S.P.P. e le sue funzioni

 

Attori della sicurezza Funzioni della riunione periodica
Datore di lavoro o un suo rappresentante

(colui che ha la facoltà e la responsabilità di scegliere gli indirizzi e orientare le risorse dell’azienda)

Indice direttamente, o tramite il servizio di prevenzione e protezione dei rischi, la riunione periodica (adempimento non derogabile – art. 1, 4 ter.);

Partecipa direttamente o tramite un suo rappresentante, che ne fa compiutamente le veci, alla riunione periodica;

Sottopone all’esame dei partecipanti:

1. Il documento di valutazione

2. L’idoneità dei D.P.I.

3. I programmi di formazione ed informazione dei lavoratori.

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione:

(figura prevista dal D.Lgs. 626/94 e s.m.i. come colui che riassume la conoscenza tecnico/scientifica sulla prevenzione e il benessere dei lavoratori dell’azienda)

Partecipa direttamente alla riunione periodica;

Non surroga le funzioni del datore di lavoro;

Compendia le misure tecniche, organizzative e procedurali;

Collega tra loro gli alti attori della riunione periodica;

Indice la riunione periodica su mandato del datore di lavoro;

Provvede alla redazione del verbale obbligatorio;

Sostanzia, sul piano tecnico – organizzativo – gestionale, i punti all’ordine del giorno.

Medico competente

(medico del lavoro previsto in tutti i casi in cui risulta obbligatoria la vigilanza sanitaria)

(Ove previsto)

Partecipa nei casi previsti (art. 16, 1 co.)

Interpreta l’attività sanitaria di altri eventuali specialisti scelti dal datore di lavoro;

Condensa i dati sanitari collettivi, non rappresentabili singolarmente.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)

(rappresentante eletto dai lavoratori la cui funzione è di assicurare una continuità nelle relazioni tra indirizzi manageriali e i lavoratori e lavoratrici)

– Sono protagonisti indispensabili della riunione;

partecipano tutti (se in numero superiore ad 1);

ricevono informazioni sugli accertamenti clinici e strumentali e sui loro significati;

non sono tenuti a verbalizzare in prima persona;

ricevono copia del verbale obbligatorio della riunione.

Altri “Attori” della prevenzione

(Dirigenti, preposti, consulenti, tecnici, lavoratori, ecc.)

Convocabili sulla base di esigenze specifiche:

– Dirigenti;

– Preposti;

– Consulenti;

– Tecnici;

– Lavoratori – testimoni – portatori di proposte;

– ……………

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: