Modalità attuative di particolari obblighi
Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai duecento giorni lavorativi, la consultazione del R.L.S. costituisce assolvimento dell’obbligo di riunione periodica (art. 35 del D.Lgs. 81/08), salvo che il R.L.S. ne faccia motivata richiesta.
Inoltre, in questi cantieri e in quelli in cui sia prevista la sorveglianza sanitaria in base all’art. 41 del D.Lgs. 81/08, la visita del Medico Competente agli ambienti di lavoro in cantieri che presentano caratteristiche analoghe a quelli già visitati e gestiti dalle stesse imprese, è sostituita o integrata (a giudizio del Medico Competente) con l’esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.
NOTA: Si ricorda che il Medico Competente visita almeno una volta all’anno l’ambiente di lavoro in cui i laroratori soggetti a sorveglianza sanitaria svolgono la loro attività.
I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall’art. 18, co. 1, lett. b).