Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti delle imprese affidatarie
L’appalto è il contratto tramite il quale una parte (l’appaltatore appunto) assume il compimento di un’opera a favore del committente con propri strumenti tecnici e risorse umane.
Nel caso in cui un appaltatore affidi a sua volta una parte di lavoro ad una azienda esterna si parla invece di subappalto.
GIURISPRUDENZA: L’appaltatore di lavori, in base al principio del “neminem laedere”, deve osservare tutte le cautele necessarie per evitare danni alle persone, non soltanto nel periodo di esecuzione delle opere appaltate, ma anche nella fase successiva, permanendo l’obbligo di non lasciare senza custodia le situazioni di grave pericolo che gli siano note. (Fattispecie nella quale la Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo, pronunciata a carico del titolare della ditta appaltatrice che, dopo aver eseguito alcuni lavori nel vano ascensore di uno stabile, ancora privo della cabina elevatrice, aveva omesso di predisporre cautele idonee ad impedirvi l’accesso, determinando la caduta ed il decesso di un minore). (Cassazione penale, sez. IV, 29/03/2016, n. 24692).
Nei lavori in appalto e in subappalto emergono frequentemente problemi di sicurezza poiché gli ambienti di lavoro sono condivisi da due o più imprese e impianti e strutture sono estranei all’azienda subentrata.
I rischi per i lavoratori sono quindi superiori alla norma e per questo il Testo Unico per la Sicurezza ha trattato il caso degli appalti partendo da alcuni principi specifici:
- È necessaria una responsabilità solidale e sociale da parte di tutti i soggetti coinvolti:
- Va garantita la tutela della salute intesa nella maniera più ampia, quindi anche per i rischi di stress lavoro correlato;
Il datore di lavoro committente deve garantire la prevenzione dai rischi interferenziali tra la propria attività e quella delle aziende in appalto.
GIURISPRUDENZA: In tema di infortuni sul lavoro, la predisposizione da parte del datore di lavoro committente di misure di prevenzione finalizzate a gestire il rischio interferenziale, che ha origine per il coinvolgimento nella procedura di lavoro di diversi plessi organizzativi, non esclude la necessità di adottare le misure previste per i diversi rischi specifici a meno che queste non risultino inefficaci e dannose ai fini della sicurezza dell’ambiente di lavoro. (Cassazione penale, sez. IV, 07/01/2016, n. 18200).
Misure generali di tutela
I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l’esecuzione dell’opera devono osservare le misure generali di tutela (art. 15) e curare, ciascuno per la parte di competenza:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
b) la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
f) l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere.