Obblighi dei lavoratori

In materia di sicurezza sul lavoro anteriormente al Testo Unico il lavoratore veniva considerato come il soggetto da proteggere, cioè un mero creditore di sicurezza. Oggi il sistema è cambiato radicalmente e si è passati ad una normativa che individua nel lavoratore un soggetto obbligato a farsi carico anche lui del dovere di sicurezza, quindi un soggetto responsabile relativamente agli obblighi che la legge pone a suo carico.

Il lavoratore è, dunque, il principale interlocutore dei soggetti responsabili dell’attuazione della sicurezza individuati dalla legge e, fondamentale innovazione, è considerato soggetto non più passivo, da tutelare, ma impegnato in un ruolo attivo per salvaguardare la propria e altrui salute.

Il sistema sicurezza individua nel lavoratore oltre che il beneficiario principale anche il protagonista operativo che va formato, informato, e motivato per il perseguimento dell’obiettivo della massima sicurezza rispetto alle norme antinfortunistiche.

Si attribuisce in tal modo massimo valore alla pianificazione della sicurezza aziendale come processo di attività di informazione e formazione che deve avvenire soprattutto nella fase organizzativa delle risorse materiali ed umane per l’attività di impresa e che deve interessare l’intera organizzazione aziendale.

Obblighi

Esaminando dunque attentamente le definizioni di obblighi e compiti dei lavoratori si può affermare che si è venuta parzialmente attenuando la responsabilità degli organi di vertice come disciplinato dall’art. 20, D.Lgs. 81/2008, che dispone che i lavoratori contribuiscono insieme con il datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti all’adempimento di tutti gli obblighi necessari per tutelare la sicurezza e la salute.

GIURISPRUDENZA: Il comportamento colposo concausativo dell’infortunio del lavoratore non esclude la responsabilità primaria del suo superiore e non deve essere confuso con la condotta abnorme del dipendete, che è la sola che può condurre all’esonero del datore di lavoro. (Cassazione penale, sez. IV, 29/05/2018,  n. 26858).

Tra gli obblighi specifici richiamati dalla normativa in commento il Testo Unico stabilisce che il lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti sul posto di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, attenendosi alle indicazioni ed alle norme di comportamento predisposte a livello aziendale.

Essi inoltre eleggono il rappresentante per la sicurezza. In maniera più specifica i lavoratori devono :

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità

e) fatto salvo l’obbligo di cui alla lett.

f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/08 o comunque disposti dal medico competente.

Con tali obblighi il legislatore ha inteso sottolineare che il rispetto delle disposizioni indicate è giustificato dal primario interesse di tutelare, l’integrità psicofisica e la salute del lavoratore.

Doveri

Dal quadro normativo si evince che il legislatore ha inteso responsabilizzare anche il lavoratore. La materia della sicurezza in ambiente di lavoro non può essere attuata efficacemente senza il coinvolgimento di tutti gli interessati che operano all’interno dell’impresa.

In base al Testo Unico il lavoratore può essere chiamato a rispondere dell’inosservanza degli obblighi che sono stati posti a suo carico purché naturalmente il datore di lavoro l’abbia messo in condizioni di poter adempiere a tali obblighi dotandolo dei dispositivi di protezione e di adeguate istruzioni sulla necessità del loro corretto impiego. A tal proposito non va esente da responsabilità in caso di infortunio il datore di lavoro che pur avendo provveduto a predisporre le prescritte misure di sicurezza abbia tollerato l’instaurarsi di prassi irregolari ed imprudenti.

NOTA: Va rilevato come la normativa ponga esplicitamente a carico del datore di lavoro l’obbligo di predisporre ed applicare sulle macchine, gli impianti, gli utensili e le apparecchiature in genere, misure tecniche idonee non soltanto ad abbattere i rischi ordinari, ma anche l’impiego anomalo di essi, per quanto prevedibile e prevenibile.

Al pari incombe sul lavoratore di segnalare tempestivamente le imperfezioni difetti o rotture dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e protezione, oltre le altre eventuali situazioni di pericolo di cui ne venga a conoscenza durante la sua attività lavorativa.

Ma bisogna anche dar conto che tale mancanze riguardano unicamente quelle che si manifestano improvvisamente e non quelle preesistenti che il datore di lavoro già ne è a conoscenza e avrebbe dovuto eliminare di sua iniziativa indipendentemente dalle segnalazioni dei dipendenti.

A supporto di tale presupposto vi è il principio del riparto della colpa ai sensi dell’art. 1227 c.c. infatti nel caso di astensione dal lavoro del lavoratore nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia applicato le misure di sicurezza previste dal legislatore bisogna sempre verificare che il lavoratore abbia informato il datore di lavoro della necessità di adottare misure di sicurezza.

In linea generale si può affermare che il lavoratore pone in essere una prestazione diligente, se osserva le regole di tecnica e di esperienza connaturate al tipo di mansione, ovvero al tipo di prestazione lavorativa dovuta.

Nell’ambito delle stesse mansioni, può rendersi necessario un diverso comportamento del lavoratore secondo la specifica attività alla quale egli sia in concreto temporaneamente adibito.

La responsabilità dei lavoratori nei riguardi di ciascun obbligo disposto a loro carico, sussiste anche nel caso in cui sia lo stesso datore di lavoro o altre figure interne all’azienda a richiedere una procedura contraria al precetto normativo.

La violazione delle misure di sicurezza previste dal legislatore o dal datore di lavoro, dà luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari commisurate alla gravità dell’infrazione.

Formazione e informazione

Il datore di lavoro potrà pretendere il rispetto degli obblighi previsti a carico del lavoratore, appellandosi anche alla responsabilità penale di quest’ultimo, solo a seguito di regolare erogazione di formazione (sufficiente ed adeguata e a cui il lavoratore non può in nessun caso sottrarsi), istruzioni e di fornitura di mezzi per lo svolgimento del lavoro in sicurezza (compreso l’ambiente di lavoro), escludendo qualsiasi forma di onere (in particolare finanziario) a carico del lavoratore.

Gli elementi rilevanti ai fini della determinazione delle responsabilità penali sono, infatti, la formazione, le istruzioni ed i mezzi ricevuti. In assenza d’adeguata informazione, formazione, addestramento, istruzione, nonché di mezzi, strumenti, procedure, al lavoratore non sarà contestabile l’inadempimento agli obblighi di diligenza in senso tecnico e di obbedienza.

Infine i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

SANZIONI PENALI: Sanzioni per i lavoratori

Art. 20, co. 2, lett. b), c), d), e), f), g), h), i): arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro [Art. 59, co. 1, lett. a)]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: