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Obblighi del coordinatore per la progettazione

L’art. 91 del D.Lgs. 81/08 stabilisce gli obblighi a carico del Coordinatore per la progettazione che dovrà espletare durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte.

In primo luogo dovrà redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (art. 100, co. 1 del D.Lgs. 81/08), i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’All. XV e in secondo luogo dovrà predisporre un fascicolo, (i cui contenuti sono definiti all’All. XVI del D.Lgs. 81/08) contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi a cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’All. II al documento UE 26 maggio 1993.

 

NOTA: Il fascicolo non va predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria (art. 3, co. 1, lett. a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, D.P.R., 6 giugno 2001, n. 380).

Il fascicolo è preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera.

 

CASO PRATICO

Ci si interroga in merito alla corretta interpretazione dell’art. 2 del decreto interministeriale del 04/03/2013 (di seguito decreto), inerente i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. In particolare si evidenzia che “nell’art. 2 del decreto di cui all’oggetto, viene indicato come l’adozione e l’applicazione dei criteri minimi di sicurezza descritti nell’allegato I, siano in capo ai gestori delle infrastrutture, alle imprese appaltatrici, esecutrici e affidatarie che devono darne evidenza nei documenti di sicurezza di cui agli art. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. 81/2008 e smi. Ora, gli articoli 17, 26 e 96 sono riferiti ad obblighi riconducibili al Committente ovvero al Datore di lavoro per la redazione di documenti di sicurezza […], mentre l’art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 è relativo a un documento, il Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto dal Coordinatore per la Sicurezza. In nessuna parte del decreto si fa riferimento alla figura del Coordinatore per la Sicurezza se non per questo art. 100. Come dunque può rientrare la figura del Coordinatore in questo decreto? Quali i suoi compiti previsti?

Considerato come i precedenti articoli siano riferiti tutti ad obblighi è possibile che invece che all’art. 100 si volesse far riferimento all’art. 90 relativo agli obblighi in capo al Committente o Responsabile dei lavori, tra cui vi è quello relativo la nomina del Coordinatore che redige il PSC?”

Al riguardo va premesso che il decreto ha lo scopo di individuare i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Le attività di cui al co. 1 dell’art. 1 del decreto fanno riferimento alle situazioni esplicitate nei principi per il segnalamento temporaneo di cui all’art. 2 del disciplinare approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 (art. 1, co. 2, del decreto).

Per salvaguardare la loro sicurezza, e quella di chi opera sulla strada o nelle sue immediate vicinanze, mantenendo comunque una adeguata fluidità della circolazione, il segnalamento temporaneo deve: informare gli utenti, guidarli, convincerli a tenere un comportamento adeguato ad una situazione non abituale.

L’art. 91 del d.lgs. n. 81/2008 prevede che “il coordinatore per la progettazione:

  1. redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100, co. 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’ALLEGATO XV.”

Con il decreto in argomento viene “ampliato” il raggio di azione dei regolamenti previgenti, definendo i criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

L’allegato XV, punto 2.2.1. lett. b), del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che il piano di sicurezza e coordinamento, di competenza del coordinatore per la sicurezza, deve contenere “l’analisi degli elementi essenziali di cui all’allegato XV, in relazione: […] all’eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione ai lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante”.

Pertanto, il riferimento all’art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 non appare inappropriato con le finalità del decreto in oggetto, anche se tra le figure elencate per l’applicazione dei criteri minimi, non è espressamente menzionato il coordinatore per la sicurezza.

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