Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori

L’art. 92 del D.Lgs. 81/08 stabilisce gli obblighi a carico del Coordinatore per la progettazione che dovrà espletare durante la realizzazione dell’opera.

In primo luogo dovrà verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento (art. 100 del D.Lgs. 81/08) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

Inoltre dovrà verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento (art. 100), assicurandone la coerenza con quest’ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo (art. 91, co. 1, lett. b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.

Successivamente dovrà organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione.

Al fine di realizzare il coordinamento tra i Rappresentanti della Sicurezza deve verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 94 (obblighi dei lavoratori autonomi), 95 (misure generali di tutela) e 96 (obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti) del D.Lgs. 81/08 e alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento (art. 100) deve segnalare tramite contestazione scritta (da inviare in via formale alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati) al Committente e al Responsabile dei lavori le irregolarità proponendone la sospensione in caso di lavoratori, l’allontanamento in caso di imprese o di lavoratori autonomi o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il Committente e il Responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento a tutela, il coordinatore per l’esecuzione dovrà dare comunicazione scritta dall’inadempienza alla A.S.L. e alla Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competenti.

È sua facoltà inoltre, sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, che sia stato direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino a quando non siano stati effettuati i necessari adeguamenti dalle imprese interessate.

Dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa e l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese, il coordinatore per l’esecuzione oltre a svolgere i compiti suddetti deve redigere il piano di sicurezza e coordinamento e predisporre il fascicolo.

 

NOTA: Quest’ultimo obbligo sembra che sia una contraddizione delle disposizioni delineate per gli obblighi della sicurezza in quanto secondo l’art. 92, co. 2, anche il coordinatore per l’esecuzione dei lavori come d’altronde il coordinatore per la progettazione, deve redigere il piano di sicurezza e coordinamento. Questa erronea visione viene chiarita dal D.Lgs. 81/08 che stabilisce che entrambe gli incarichi possono essere assolti dallo stesso soggetto e quindi l’affermazione dell’art. 92, co. 2 è valida a tutti gli effetti. Dall’altra parte comunque anche in caso di incarico a due soggetti differenti, si fa presente che il paino di sicurezza e coordinamento è sempre in aggiornamento a causa delle attività che si susseguono in cantiere e delle problematiche che intervengono nella realizzazione di un opera. A tal fine ci sembra doveroso affermare che la scelta del legislatore sia giusta e che rientri nei canoni di prevenzione e sicurezza delineati dal D.Lgs. 81/08.

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