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Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto

In questa parte esamineremo quali sono gli obblighi che la legge pone a carico dei soggetti chiamati ad applicare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Cercheremo dunque di comprendere in base a quale meccanismo si distribuiscono i poteri ed i compiti tra i vari soggetti dai quali scaturiscono le relative responsabilità.

La dimensione dell’azienda è il presupposto perché si possa strutturare l’organizzazione in modo che i compiti siano distribuiti tra più persone, la divisione dei compiti deve rispondere ad effettive esigenze dell’impresa, e l’attribuzione delle funzioni deve essere accompagnata da poteri reali ed affidata a persona idonea a quella particolare funzione.

Gli obblighi

L’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro l’obbligo contrattuale generale di sicurezza ai sensi del quale “è tenuto ad adottare le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori”, rispettando non solo le specifiche norme prescritte dall’ordinamento in relazione al tipo specifico di attività imprenditoriale e lavorative, ma anche quelle che si rilevino necessarie in base alle particolarità del lavoro, all’esperienza e alla tecnica.

NOTA: In virtù della disposizione di cui all’art. 2087 c.c., il datore di lavoro è obbligato ad un facere non determinato a priori, poiché concretizzabile in maniera differente in dipendenza del tipo d’attività svolta e variabile a seconda del progresso tecnologico e dell’esperienza. Il fine della normativa consiste nel garantire un’integrità psicofisica del lavoratore, sia in termini di condizioni specifiche di mansioni, sia come protezione da eventuali situazioni di pericolo.

Obbligo del datore di lavoro è quindi di assicurare al lavoratore condizioni di lavoro idonee sotto l’aspetto della sicurezza.

In particolare gli obblighi prevenzionistici fissati dal nuovo Testo Unico sono individuati e regolati dagli artt. 18 segg. del decreto (Titolo I, cap. III).

Ed invero numerose sono le misure generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori affidate al datore di lavoro.

In primo luogo deve:

  • valutare attentamente e preventivamente tutti i rischi per la salute e sicurezza presenti nei luoghi di lavoro;
  • eliminare concretamente i rischi e ove ciò non sia possibile provvedere alla loro riduzione;
  • programmare un piano di prevenzione tenendo conto sia delle condizioni tecnico-produttive dell’azienda sia dell’influenza dei fattori ambientali e dell’organizzazione del lavoro
  • informare e formare adeguatamente tutti i soggetti coinvolti e provvedere al controllo sanitario periodico dei lavoratori.

SANZIONI PENALI: Sanzioni per il preposto

Art. 19, co. 1, lett. a), c), e) ed f): arresto fino a due mesi o ammenda da 438,40 a 1.315,20 euro [Art. 56, co. 1, lett. a)]

Art. 19, co. 1, lett. b), d) e g): arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 876,80 euro [Art. 56, co. 1, lett. b)]

GIURISPRUDENZA: È illegittimo il licenziamento disciplinare intimato a causa del rifiuto del lavoratore di continuare a svolgere la mansione richiesta se questi prova che il datore di lavoro non ha adempiuto alle proprie obbligazioni di sicurezza, e ove abbia preliminarmente informato il datore di lavoro circa le misure necessarie o evidenziato l’inidoneità di quelle in concreto adottate, potendo quindi far valere l’eccezione d’inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c. (Tribunale Genova, 24 marzo 2015).

Delega di funzioni

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa purchè risulti da atto scritto con data certa, che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza necessari, che attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione, e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, e che infine attribuisca al delegato un’autonomia di spesa sufficiente. È evidente quindi che se la delega non rispetta i limiti e le condizioni richieste dal decreto la responsabilità del datore di lavoro rimane piena.

 

GIURISPRUDENZA: Il documento di valutazione dei rischi privo di data certa o attestata, e privo di sottoscrizione di tutti i soggetti indicati dall’art. 53 d.lg. 81/2008 comporta la nullità dei contratti a termine e di lavoro intermittente ai sensi dell’artt. 34 del d.lg. n. 276 del 2003 e 3 del d.lg. n. 368 del 2001. (Tribunale Forli’, sez. lav., 31/01/2018).

In materia di infortuni sul lavoro, l’onere della prova circa l’avvenuto conferimento della delega di funzioni – e del conseguente trasferimento ad altri soggetti degli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro – grava su chi l’allega, trattandosi di una causa di esclusione di responsabilità. (Cassazione penale, sez. III, 10/01/2018, n. 14352).

 

L’atto di delega, per essere rilevante, deve essere espresso, inequivoco e certo, dovendo inoltre investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo specifico incarico; fermo restando, comunque, l’obbligo per il datore di lavoro di vigilare e controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega secondo quanto la legge prescrive; cosicché deve senz’altro escludersi la legittimità di una delega inespressa o implicita, presumibile solo dalla ripartizione interna all’azienda dei compiti assegnati ad altri dipendenti o dalle dimensioni dell’azienda stessa; non foss’altro perchè una delega di tal genere impedirebbe di apprezzare – a tacer d’altro – l’accettazione da parte del delegato.

Il datore di lavoro è pertanto obbligato a valutare tutti i rischi connessi all’attività che devono essere trasfusi in un documento che non solo specifichi i criteri con cui si sono valutati i rischi ma contenga anche il programma e la tempistica di attuazione dei vari interventi e le misure necessarie atte a fronteggiare i rischi stimati.

GIURISPRUDENZA: In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere oggetto di delega di funzioni con conseguente subentro del preposto nella posizione di garanzia, a condizione che il relativo atto riguardi un ambito ben definito, effettivo ed espresso in maniera esplicita, e non l’intera gestione aziendale. La delega di funzioni non esclude comunque l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro sul corretto espletamento delle funzioni trasferite. (Cassazione penale, sez. IV, 20/07/2016, n. 33630).

Nel sistema della normativa antinfortunistica, trasformatosi ormai da un modello “iperprotettivo”, interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, a un modello “collaborativo”, in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi gli stessi lavoratori, il datore di lavoro non ha più, dunque, un obbligo di vigilanza assoluta rispetto al lavoratore, ma una volta che abbia fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione e abbia adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, egli non risponderà dell’evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore. (Cassazione penale, sez. IV, 10/02/2016, n. 8883).

Obblighi non delegabili

Il Testo Unico all’art. 17 riserva espressamente al datore di lavoro alcune attività non delegabili ovvero la valutazione dei rischi e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

GIURISPRUDENZA: Nelle società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di delega, validamente conferita, della posizione di garanzia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna del Presidente del Consiglio di amministrazione di una società per l’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancata manutenzione dei macchinari cui lo stesso era assegnato). (Cassazione penale, sez. IV, 01/02/2017, n. 8118).

Le nomine

Inoltre il datore di lavoro e i sui delegati, in relazione alle attribuzioni e competenze a ciascuno attribuite, devono porre in essere un lungo elenco di adempimenti (art. 18) tra cui:

  1. la nomina del medico competente e degli incaricati alle misure antincendio e al primo soccorso;
  2. la fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale e di quelli collettivi;
  3. l’individuazione delle misure di evacuazione in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, per favorire l’abbandono del posto di lavoro o della zona pericolosa (che di solito si concretizzano nella predisposizione di piantine del luogo di lavoro, con le istruzioni per simboli e schemi che indicano il percorso da seguire, le uscite di sicurezza, le cabine antincendio ecc.);
  4. l’adempimento agli obblighi di informazione, formazione (iniziale e periodica) e addestramento dei lavoratori;
  5. l’adozione di appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno;
  6. la comunicazione all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, delle informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
  7. nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, l’obbligo di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
  8. la comunicazione annuale all’INAIL dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

La valutazione dei rischi

Al termine del procedimento di analisi dei rischi, il datore deve dunque elaborare un documento c.d. Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) che tra l’altro deve contenere una relazione sull’esito di questa valutazione con l’indicazione dei criteri adottati, l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione dei D.P.I. nonché il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

GIURISPRUDENZA: Il datore di lavoro, rivestendo la posizione di garante della sicurezza, ha sempre e comunque un obbligo giuridico sia di valutazione dei rischi dell’ambiente di lavoro e di predisposizione delle misure protettive adeguate, sia di informazione verso i dipendenti e gli organi di vigilanza dei rischi rilevati attraverso la predisposizione di un apposito elaborato che, nel caso di impresa di modeste dimensioni, si riduce ad una mera autocertificazione da inoltrare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. (Tribunale Penale di Nola, sent. del 28 febbraio 2006).

 

L’elaborazione di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) costituisce però un obbligo distinto ed autonomo rispetto alla mera valutazione del rischio.

 

GIURISPRUDENZA: Dopo aver predisposto nel documento di valutazione del rischio tutti gli interventi necessari all’interno dell’ambiente di lavoro per garantire la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone che si trovano al suo interno, il datore di lavoro è tenuto a verificare l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate nel predetto documento. (Cassazione penale, sez. IV, 05 dicembre 2003, n. 4981).

 

NOTA: A tal proposito è intervenuta la sentenza del Tribunale di Milano (Ufficio del giudice per le indagini preliminari – Sentenza 1 marzo 2002) che nel caso Paribas ha affermato che “il documento è il contenitore di una valutazione che deve sussistere come presupposto”.

 

CASO PRATICO

In particolare ci si chiede se la consegna al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di un terminale (pc portatile connesso con la rete aziendale) contenente il documento di valutazione dei rischi dell’unità produttiva di competenza e consultabile all’interno dei locali aziendali (in qualsiasi area) negli orari di operatività dell’unità stessa (normalmente dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 21.30) costituisca, per il datore di lavoro, assolvimento dell’obbligo previsto dall’art. 18, 1 co., lett. o), del D.Lgs. n. 81/2008. Tale norma richiede di “consegnare tempestivamente al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’art. 17, 1 co., lett. a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lett. r)”.

L’art. 18, 1 co., lett. o), del D.Lgs. n. 81/2008, nel prevedere che il datore di lavoro debba consegnare al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi nonché consentire l’accesso ai dati relativi agli infortuni sul lavoro non specifica tuttavia le modalità di consegna.

Il 5 co. dell’art 53 del medesimo decreto stabilisce inoltre che tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro possa essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico.

La previsione viene a risolvere la questione assai dibattuta sul piano applicativo se il Documento inerente la Valutazione dei Rischi (DVR) dovesse essere materialmente consegnato o fosse invece solo accessibile al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) per la sua consultazione.

La problematica scaturiva dalla formulazione dell’art. 19, 5 co. 5, del D.Lgs. n. 626/1994 che parlava di diritto di “accesso” al Documento di Valutazione dei Rischi; si era tuttavia ritenuto che, stante il ruolo effettivo e non meramente formale del Rappresentante, lo stesso avesse diritto alla materiale consegna dei documenti, ovviamente in copia, necessari per svolgere appieno le sue funzioni.

In tal senso è la circolare del Ministero del lavoro 16 giugno 2000, n. 40, con le ulteriori precisazioni apportate dalla circolare n. 68 del 3 ottobre dello stesso anno). Tale indirizzo ha trovato ora conferma sul piano legislativo.

Atteso quindi che la nuova previsione normativa prevede la “consegna del documento” è da valutare se la consegna al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di un terminale (pc portatile connesso con la rete aziendale) contenente il Documento di Valutazione dei Rischi dell’unità produttiva di competenza e consultabile all’interno dei locali aziendali, risponda al dettato normativo.

Si ritiene che, non essendo prevista alcuna formalità per la consegna del documento, l’adempimento all’obbligo di legge è comunque garantito mediante consegna dello stesso su supporto informatico, anche se utilizzabile solo su terminale video messo a disposizione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) giacché tale modalità, consentendo la disponibilità del documento in qualsiasi momento ed in qualsiasi area all’interno dei locali aziendali, non pregiudica lo svolgimento effettivo delle funzioni del RLS.

L’autocertificazione

I datori di lavoro che occupavano fino a 10 lavoratori potevano effettuare la valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 626/94 tramite un’Autocertificazione dell’avvenuto assolvimento agli obblighi di legge. Con l’entrata in vigore del T.U. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, tale autocertificazione è sostituita da un documento c.d. Procedure Standardizzate di cui all’art. 6, co. 8, lett. f) del D.Lgs. 81/08. Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale di cui all’art. 6, co. 8, lett. f) del D.Lgs. 81/08, e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono “autocertificare” l’effettuazione della valutazione dei rischi compilando i format delle procedure standardizzate. Quanto previsto non si applica alle attività di cui all’art. 31, co. 6, lett. a), b), c), d) nonché g).

Da una lettura sistematica della norma e tenuto conto della sua ratio, è evidente che anche il datore di lavoro di una impresa di modeste dimensioni e numero ridotto di dipendenti, è comunque obbligato in via preventiva ad effettuare una valutazione globale dei rischi esistenti per i lavoratori sul luogo di lavoro e a darne atto in un documento la cui tenuta è obbligatoria, sebbene possa ricorrere in tal caso alla procedura semplificata del DVR anziché alla predisposizione di un documento articolato. In altri termini, il datore di lavoro, rivestendo la posizione di garante della sicurezza, ha sempre e comunque un obbligo giuridico sia di valutazione dei rischi dell’ambiente di lavoro e di predisposizione delle misure protettive adeguate, sia di informazione verso i dipendenti e gli organi di vigilanza dei rischi rilevati attraverso la predisposizione di un apposito elaborato che, nel caso di impresa di modeste dimensioni, si riduce ad una mera “autocertificazione” da inoltrare al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Tale obbligo di valutazione del rischio e di documentazione ed informazione è sanzionato penalmente, rientrando nella previsione del D.Lgs. 81/08.

NOTA: Usare il termine “autocertificazione” è improprio e fondamentalmente errato in quanto il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ha espressamente eliminato la possibilità di autocertificare l’assolvimento degli obblighi di valutazione dei rischi aziendali e ha delineato le linee guida per la compilazione di documenti più semplici e meno articolati del DVR. In tal modo l’”autocertificazione” è scomparsa lasciando il posto alle “procedure standardizzate” che sono rappresentate da un documento standard, reperibile sul sito internet del Ministero del Lavoro, di facile compilazione e stesura.

SANZIONI PENALI: Sanzioni per il datore di lavoro:

Art. 17, co. 1, lett. a):

– ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro se adotta il documento di cui all’art. 17, co. 1, lett. a), in assenza degli elementi di cui all’art. 28, co. 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all’art. 29, commi 2 e 3 [Art. 55, co. 3]

– ammenda da 1.096,00 a 2.192,00 euro se adotta il documento di cui all’art. 17, co. 1, lett. a), in assenza degli elementi di cui all’art. 28, co. 2, lettere a), primo periodo, ed f) [Art. 55, co. 4]

Art. 17, co. 1, lett. b):

– arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 55, co. 1 lett. b)]

Obblighi specifici

Nel sistema delineato dal D.Lgs. n. 81/08, il datore di lavoro deve:

a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente D.Lgs..

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. 81/08;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’art. 17, co. 1, lett. a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lett. r);

p) elaborare il documento di cui all’art. 26, co. 3, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’art. 50;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’art. 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’art. 35;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati di cui al co. 1, lett. r), e quelli relativi alle malattie professionali;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente D.Lgs., la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente D.Lgs., relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.

 

GIURISPRUDENZA: Il datore di lavoro ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici e del fatto che il lavoratore possa prestare la propria opera in condizioni di sicurezza, vigilando altresì a che le condizioni di sicurezza sianomantenute per tutto il tempo in cui è prestata l’opera. A tal fine egli deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l’adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche e organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all’attività lavorativa.

Il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l’adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche e organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all’attività lavorativa: tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, proprio, più generalmente, al disposto dell’art. 2087 del codice civile, in forza del quale il datore di lavoro è comunque costituito garante dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l’ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all’obbligo di tutela, l’evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall’art. 40, co. 2, del Cp. Tale obbligo comportamentale, che è conseguenza immediata e diretta della “posizione di garanzia” che il datore di lavoro assume nei confronti del lavoratore, in relazione all’obbligo di garantire condizioni di lavoro quanto più possibili sicure, è di tale spessore che non potrebbe neppure escludersi una responsabilità colposa del datore di lavoro allorquando questi tali condizioni non abbia assicurato, pur formalmente rispettando le norme tecniche, eventualmente dettate in materia al competente organo amministrativo, in quanto, al di là dell’obbligo di rispettare le suddette prescrizioni specificamente volte a prevenire situazioni di pericolo o di danno, sussiste pur sempre quello di agire in ogni caso con la diligenza, la prudenza e l’accortezza necessarie a evitare che dalla propria attività derivi un nocumento a terzi. (Corte di Cassazione Penale, sez. 4, 9 marzo 2007, n. 10109).

SANZIONI PENALI: Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 18, co. 1, lett. a), d) e z) prima parte: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)]

Art. 18, co. 1, lett. c), e), f) e q): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)]

Art. 18, co. 1, lett. g), n), p) seconda parte, s) e v): ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro [Art. 55, co. 5, lett. e)]

Art. 18, co. 1, lett. o): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro [Art. 55 co. 5 lett. a)]

NOTA: Ai sensi dell’art. 5 (Identificazione degli addetti nei cantieri), della Legge 13 agosto 2010 n. 136, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23 agosto 2010, in vigore dal 7 settembre 2010, nella tessera di riconoscimento, prevista dall’art. 18, co. 1, lett. u) dovrà essere precisata anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

SANZIONI AMMINISTRATIVE: Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 18, co. 1, lett. g-bis): sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro [Art. 55, co. 5 lett. h)]

Art. 18, co. 1, lett. r), per gli infortuni superiori ai tre giorni: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro [Art. 55, co. 5, lett. g)] esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’art. 53 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 [Art. 55, co. 6)]

Art. 18, co. 1, lett. r), per gli infortuni superiori ad un giorno: sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro [Art. 55, co. 5 lett. h)];

Art. 18, co. 1, lett. aa): sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro [Art. 55, co. 5, lett. l)]

Art. 18, co.1, lett. bb): sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro [Art. 55, co. 5, lett. g)]

Art. 18, co. 2: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro [Art. 55, co. 5, lett. g)]

CASO PRATICO

Ci si interroga in merito alla obbligatorietà o meno, per le aziende che occupano sino a dieci lavoratori, della designazione degli addetti al servizio antincendio, tenuto presente che l’ art. 5 del DM 10 marzo 1998, al secondo co., afferma che “[…] per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di dieci dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l’adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio”.

L’ art. 18, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, obbliga il datore di lavoro a “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”. Tale designazione deve tener conto della “natura dell’attività, delle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e del numero delle persone presenti” ( art. 18, co. 1 lett. t), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

L’ art. 5, co. 2, del DM 10/03/1998, contempla l’esonero, per il datore di lavoro, solo dalla redazione del piano di emergenza ma non dalla individuazione delle misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, anche per le aziende classificate a rischio di incendio basso.

Pertanto la previsione di cui all’art. 18, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, trova applicazione anche nel caso in esame. Tale disposizione è ulteriormente confermata dall’art. 34, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni che prevede la possibilità per i datori di lavoro delle aziende che occupano fino a cinque lavoratori, di “svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione”.

La designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze deve avvenire sulla base degli esiti della valutazione dei rischi e del piano di emergenza, qualora tale ultimo documento sia previsto (art. 6 DM 10/03/1998).

Misure di prevenzione

Il documento, di cui è responsabile firmatario appunto il datore di lavoro, oltre a contenere l’indicazione dei criteri adottati per la valutazione dei rischi, individua anche le misure prevenzionistiche collegate ed il programma per attuarle. L’efficacia delle misure generali di tutela previste dall’art. 15, ovvero delle misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori che costituiscono l’obbligazione di sicurezza del datore di lavoro, è la diretta conseguenza della corretta indagine di valutazione dei rischi presenti in azienda, vale a dire di quell’analisi globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni o danni alla salute che si possono verificare in una situazione pericolosa e ciò al fine di scegliere le adeguate misure di sicurezza.

GIURISPRUDENZA: In tema di disciplina antinfortunistica, la riferibilità soggettiva esclusiva al datore di lavoro e quindi la non delegabilità degli obblighi prescritti in tema di sicurezza e prevenzione, significa che al datore di lavoro viene fatto carico di valutare correttamente i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori e di approntare un programma di individuazione delle misure di prevenzione e di protezione utili all’eliminazione dei rischi. In questo contesto, i dirigenti debbono attivarsi, nei limiti dei reali poteri loro affidati, ad adottare in concreto le misure di sicurezza stabilite, che corrispondano all’esito dell’operata valutazione e, sono concorsualmente e penalmente responsabili della mancata loro attuazione. (Tribunale penale di Trento, 11 marzo 2004).

L’obiettivo che sottende alla valutazione dei rischi consiste, infatti, nel consentire al datore di lavoro di prendere le misure che sono effettivamente necessarie per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori. In definitiva la valutazione dei rischi è, tra le misure indicate, il primo atto previsto. Da tale atto deriveranno tutte le ulteriori misure (tecniche e procedurali) alla cui programmazione ed attuazione la valutazione stessa è finalizzata. Queste misure comprendono: misure tecniche oggettive per la prevenzione dei rischi professionali; misure soggettive: informazione dei lavoratori; formazione professionale dei lavoratori; misure di organizzazione del lavoro.

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