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Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)

Il piano di sicurezza e di coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 ), è costituito da una relazione tecnica e dalle prescrizioni operative correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

Il piano di sicurezza e di coordinamento, che è definito ora “parte integrante del contratto di appalto”, deve contenere:

– l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici;

– le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese o dei lavoratori autonomi;

– la previsione, quando ciò risulti necessario, delle modalità di utilizzazione degli impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva;

– i tempi e le fasi di realizzazione dell’opera devono essere concordati tra il progettista dell’opera e il coordinatore della progettazione.

Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi:

  1. a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
  2. b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall’ambiente esterno;
  3. c) servizi igienico-assistenziali;
  4. d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
  5. e) viabilità principale di cantiere;
  6. f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
  7. g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
  8. h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
  9. i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;
  10. l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall’alto;
  11. m) misure per assicurare la salubrità dell’aria nei lavori in galleria;
  12. n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
  13. o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
  14. p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
  15. q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 102;
  16. r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 92, co. 1, lett. c);
  17. s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l’attuazione dei singoli elementi del piano;
  18. t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.

Prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.

GIURISPRUDENZA: In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d’appalto, il committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica, con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell’utilizzazione di speciali tecniche o nell’uso di determinate macchine. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che potesse andare esente da responsabilità il committente che aveva omesso di attivarsi per prevenire il rischio, non specifico, di caduta dall’alto di un operaio operante su un lucernaio). (Cassazione penale, sez. III, 25 febbraio 2015, n. 12228).

Nelle gare pubbliche l’obbligo di indicazione in sede di offerta del costo relativo alla sicurezza è imposto dal legislatore esclusivamente per le procedure relative agli appalti di servizi e forniture, mentre in materia di lavori pubblici la quantificazione è rimessa al piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, predisposto dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 131 d.lgs. n. 163 del 2006, fermo restando l’obbligo di verifica dell’adeguatezza degli oneri per tutti i contratti pubblici in forza dell’art. 86 co. 3 bis del medesimo D.Lgs. n. 163 del 2006. (Consiglio di Stato, sez. V, 03 febbraio 2015, n. 512).

In materia di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ex art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione, ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza da parte delle stesse e sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell’incolumità dei lavoratori nonché di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, con conseguente obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto corretta la condanna pronunciata nei confronti dei coordinatori per la sicurezza che nel corso dell’avvicendamento tra due imprese, mentre erano in corso lavori in quota, avevano omesso per alcuni giorni di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni dei piani di sicurezza, causando lesioni personali ad un lavoratore). (Cassazione penale, sez. IV, 26/04/2016, n. 47834).

In tema di infortuni sul lavoro, in caso di subappalto, il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, nonchè l’applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), con la conseguenza che in mancanza di quest’ultimo, egli deve attivarsi richiedendolo immediatamente al committente oppure rifiutandosi di conferire il subappalto. (Cassazione penale, sez. IV, 25/01/2018, n. 10544).

 

CASO PRATICO

Ci si interroga sulla corretta interpretazione dell’art. 100, co. 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, laddove prevede che le disposizioni sul Piano di Sicurezza e Coordinamento (di seguito, PSC), ove previsto, “non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.”

Al riguardo, va evidenziato che:

– le aziende multi-utility (aziende di servizi pubblici locali che operano nei settori dell’energia elettrica, del gas, dell’acqua e dei servizi funerari) che si occupano della erogazione di servizi “a rete” sul territorio, provvedono anche al pronto intervento per garantire la continuità nell’erogazione dei servizi e per garantire la sicurezza delle persone;

– in territori anche ampi (si pensi ad una Provincia) è possibile che simili interventi siano anche migliaia in un anno;

– i lavori di pronto intervento sono caratterizzati da una grande ripetitività consistendo spesso in attività di poche ore e di limitata entità (anche in termini di uomini-giorno);

– a titolo esemplificativo, i lavori di pronto intervento sono relativi ai seguenti servizi: acqua potabile; acque reflue; gas (metano e GPL); teleriscaldamento; energia elettrica; telecomunicazioni; reti informatiche;

– i suddetti lavori di pronto intervento tesi a garantire la continuità dei servizi essenziali per la popolazione si compongono di attività sequenziali quali: ricerca ed individuazione del guasto; apertura e/o sezionamento tratto guasto; alimentazione di emergenza; accesso e scavo; riparazione e sostituzione del tratto di rete; ripristino normale configurazione di rete ripristino e collaudo di reti di comunicazione;

– in relazione a tali lavori le aziende multi-utility sono solite predisporre singole procedure operative per ogni tipologia di lavori, che comprendono la redazione di PSC per ogni singola tipologia di attività, e applicano tutte le disposizioni di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 (quali, ad esempio, quelle relative alla notifica preliminare di cui all’art. 99 del d.lgs. n. 81/2008, e alla verifica della redazione del Piano Operativo di Sicurezza, di seguito POS, di cui all’art. 89, co. 1, lett. h), del d.lgs. n. 81/2008, da parte dei datori di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici).

Inoltre, l’art. 100, co. 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni dispone che: “Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell’erogazione dei servizi pubblici essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, gas, reti di comunicazione”. Tale disposizione è quella risultante all’esito della modifica introdotta dal D.lgs. n. 106/2009, in ordine alla quale, in sede di Relazione illustrativa del provvedimento (c.d. “correttivo” al D.Lgs. n. 81/2008), è dato leggere quanto segue: “L’art. 100 viene modificato in modo che non sia necessaria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) quando sia necessario garantire la continuità nella fruizione di servizi essenziali per la popolazione”.

È opportuno rimarcare come la previsione del co. 6 dell’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni si riferisca anche ad ipotesi nelle quali è necessario contemperare tra loro esigenze di livello costituzionale, quali la tutela della salute e sicurezza sul lavoro e l’erogazione (o la continuità nella erogazione) di servizi pubblici essenziali per la popolazione. In simili situazioni, il Legislatore ha ritenuto opportuno favorire la rapidità nello svolgimento dei lavori prevedendo che i medesimi lavori si possano svolgere anche senza la redazione di un PSC. Ciò, beninteso, ferma restando la necessità di applicare, senza altre eccezioni, ogni altra disposizione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni (e, in particolare, del Titolo IV, che regolamenta i lavori nei “cantieri temporanei e mobili” del medesimo D.Lgs.).

In relazione a tale regolamentazione legislativa, si ritiene che i lavori necessari a garantire la continuità nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione (quali, ed esempio, quelli relativi alla erogazione di acqua, energia elettrica, gas o alla funzionalità delle reti informatiche) possano essere effettuati senza necessità di redazione del PSC a condizione che essi siano lavori necessari a fronteggiare una emergenza nella erogazione o comunque garantire la continuità della erogazione dei servizi essenziali per la popolazione, la cui interruzione determina in ogni caso l’insorgere di un’emergenza. In questo senso l’art. 100, co. 6 del predetto D.Lgs. n. 81/2008 prevede che il PSC possa non essere redatto per quei lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti.

  

GIURISPRUDENZA: Allorquando un cantiere temporaneo o mobile viene in essere all’interno del processo produttivo di un’impresa, il datore di lavoro committente, oltre che alla valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 81 del 2008, è tenuto: a) nel caso di appalto interno conferito ad una sola impresa o ad un singolo lavoratore autonomo, a redigere il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 26, co. terzo, del D.Lgs. n. 81 del 2008; b) nel caso in cui i lavori contemplino l’opera di più imprese o lavoratori autonomi, anche in successione tra loro, a nominare il coordinatore per la progettazione, il quale, ai sensi dell’art. 91 del citato D.Lgs., deve redigere il piano di sicurezza e di coordinamento, che ha valore di documento di valutazione del rischio interferenziale. (Cassazione penale, sez. IV, 04/02/2016, n. 11384).

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio nel caso di omesso controllo dell’adozione da parte del sub – appaltatore delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e, comunque, quando si manifesti una situazione di pericolo immediatamente percepibile che non sia meramente occasionale. (Cassazione penale, sez. IV, 01/02/2018, n. 22013).

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