Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)

Definizioni

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), insieme al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e al medico competente, è uno dei soggetti chiamati a svolgere un ruolo di rilievo nel sistema di prevenzione dettato dal nuovo Testo Unico.

La nuova normativa, pur confermando lo stretto legame con le rappresentanze sindacali, attribuisce tuttavia al R.L.S. una funzione consultiva/propositiva, finalizzata ad una soluzione partecipata dei problemi, diversa dal tradizionale ruolo negoziale.

NOTA: La novità del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 è quella di aver reso obbligatoria la presenza di un soggetto che rappresenti i lavoratori e al quale vengono riconosciute una serie di attribuzioni in materia di salute e sicurezza, con le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

La figura del R.L.S. trova la sua fonte di regolamentazione principalmente dall’art. 47 al art. 50 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e nelle intese collettive che, soprattutto a livello interconfederale e nazionale di categoria, sono via via intervenute per quasi tutti i settori produttivi.

Il R.L.S. è istituito secondo il dettato normativo a livello territoriale, aziendale e di sito produttivo.

Tutela sindacale

Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, perciò, non può subire pregiudizio alcuno a causa dell’esecuzione della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Elezione del R.L.S.

Nelle aziende, o unità produttive, fino a 15 dipendenti, il R.L.S. “è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno”. Egli “può essere individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo” (art. 47, 3 co.).

Il numero minimo, le modalità di designazione o di elezione nonché il tempo di lavoro retributivo e gli strumenti per l’espletamento sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al co. 2 è il seguente:

a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;

b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 dipendenti;

c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.

Nelle aziende che occupano sino a 15 dipendenti viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno o può essere individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo. Nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti viene eletto o designato dai lavoratori secondo due modalità:

  • nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda;
  • al loro interno (in assenza delle rappresentanze sindacali).

CASO PRATICO

Ci si interroga in merito alla possibilità di prevedere nell’ambito del nuovo Accordo sindacale di settore in tema di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS):

  1. l’istituzione di RLS anche a livello dell’insieme di aziende facenti riferimento ad un gruppo e non esclusivamente alla singola azienda;
  2. che i rappresentanti così istituiti siano legittimati ad esercitare tutte le prerogative e le attribuzioni che il D.Lgs. n. 81 del 2008 s.m.i. riconosce agli RLS nell’ambito delle imprese del Gruppo bancario individuato, quindi anche per quelle aziende che, all’interno del Gruppo medesimo, soprattutto a causa delle ridottedimensioni, potrebbero rimanere prive di una propria specifica rappresentanza.

Il caso trae origine dalla necessità di ridisegnare la disciplina contrattuale di riferimento – in attuazione di un preciso impegno assunto in occasione del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 gennaio 2012 – in coerenza tanto con il dettato legislativo di cui al D.Lgs. n. 81/2008 quanto con i mutati assetti organizzativi delle imprese del settore bancario caratterizzato, per alcune importanti realtà, dal crescente rilievo della dimensione interaziendale di gruppo.

Si osserva come la questione debba essere esaminata alla luce delle norme di legge che regolano le modalità di istituzione del RLS e di funzionamento delle relative prerogative. Tale normativa, in attuazione del criterio fissato nella legge delega (art. 1, lett. g), Legge n. 123 del 2007), è volta ad assicurare la presenza del RLS in ogni luogo di lavoro in base a principi inderogabili di legge e per mezzo di un ampio rinvio alla regolamentazione contrattuale quanto alle modalità di elezione o designazione del RLS e alle prerogative del medesimo.

A tale riguardo va anzitutto richiamato l’art. 47, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2008 ai sensi del quale “il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo”. Il co. 5 dell’articolo in commento affida alla “contrattazione collettiva” il compito di determinare il numero, le modalità di designazione o di elezione dei RLS.

Si evidenzia la volontà di esaminare un aspetto specifico del contratto collettivo del credito per definire la figura del RLS operante non solo nella singola azienda di credito ma nel diverso contesto del gruppo bancario, al fine di consentire che in tutte le aziende del gruppo sia presente la figura del rappresentante dei lavoratori per la salute e sicurezza sul lavoro. In tal modo si assicurerebbe, in tutte le aziende che fanno parte di gruppi bancari, una “copertura totale” anche a favore di quelle aziende che, all’interno del gruppo medesimo, per ragioni spesso legate alle ridotte dimensioni, potrebbero rimanere prive di una propria specifica rappresentanza.

L’obiettivo di tale individuazione contrattuale sarebbe, quindi, di garantire la rappresentanza in materia di salute e sicurezza nell’ambito delle più complesse e articolate realtà interaziendali di gruppo.

Quindi, la scelta di individuare, nel nuovo Accordo sindacale del settore del credito, la figura del RLS di gruppo, come figura che assolve le funzioni del RLS per tutte le aziende che fanno parte del gruppo medesimo, sia riservata alle parti che stipulano il contratto collettivo di lavoro e corrisponda alle facoltà attribuite dal D.Lgs. n. 81/2008 alle parti medesime per quanto concerne la regolamentazione – in via pattizia – delle prerogative dei RLS. Essa appare, quindi, compatibile con il vigente quadro normativo di riferimento.

Si ritiene comunque opportuno sottolineare come l’esercizio di tale facoltà è pur sempre condizionato all’integrale rispetto delle disposizioni inderogabili (nel senso che rispetto ad esse non è possibile che le disposizioni contrattuali operino in funzione modificativa) del D.Lgs. n. 81/2008 in materia. In particolare, l’opzione per il RLS di gruppo va necessariamente attuata facendo comunque salvo il numero minimo di RLS stabiliti dall’art. 47, co. 7, del D.Lgs. n. 81/2008 applicando i criteri ivi previsti a ciascuna delle aziende che compongono il gruppo e senza che sia possibile limitare in via contrattuale le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, quali descritte all’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Il R.L.S. territoriale svolge le stesse funzioni e competenze del R.L.S. in tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto nelle quali è stato eletto o designato.

Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, deve accedere ai luoghi di lavoro con un termine di preavviso. In caso di infortunio grave il preavviso non è richiesto ma diventa obbligatoria la segnalazione all’organismo paritetico.

Molto spesso può capitare che l’azienda impedisca l’accesso ai locali al R.L.S. territoriale, in questa ipotesi egli deve darne comunicazione all’organo paritetico o, in mancanza, all’organo di vigilanza territoriale competente.

Un punto molto importante che modifica sostanzialmente la scelta della persona che dovrà assolvere a tale incarico riguarda il disposto dell’art. 48, co. 8, in cui si chiarisce che l’esercizio delle funzioni di R.L.S. territoriale non può essere assolto da chi esercita altre designazioni sindacali operative in quanto incompatibili con le stesse.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Il R.L.S. di sito produttivo, invece, deve essere individuato e designato nel caso in cui sulla stessa unità produttiva vi sia la compresenza di più aziende o cantieri ovvero: nei porti che siano sedi di autorità portuali e/o marittime (art. 4, co. 1, lett. b), c) e d) della L. 28 gennaio 1994, n. 84), i cantieri intermodali di trasporto (direttiva del Ministero dei Trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858), negli impianti siderurgici, nei cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno e comunque sia, in tutte le unità produttive complesse in cui siano presenti rilevanti problematiche legate all’interferenza delle lavorazioni con un numero di addeti superiore a 500 unità.

In questo contesto è evidente che tale incarico verrà individuato, previa consultazione, fra i R.L.S. delle aziende operanti nell’unità produttiva.

L’incarico, svolto dall’R.L.S. di sito produttivo, garantisce, come nel caso dei cantieri temporanei o mobili, una presenza costante nell’unità produttiva di questa figura che deve favorire il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle singole aziende o cantieri nel sito di riferimento.

Per molti aspetti questa nuova figura inserita in un contesto aziendale potrebbe sembrare un doppione con poteri limitati e subordinata alle attribuzioni di tutti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Andando però ad analizzare il dettato normativo dell’art. 49, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 si comprende la necessità di molte aziende operanti su più unità produttive distaccate dalla sede principale di avere un contatto, anche se pur indiretto, con i propri lavoratori e nello stesso tempo di garantire quel controllo e quella vigilanza sull’operato di chi è chiamato a svolgere una mansione specifica soggetta a particolari fonti di rischio.

In quest’ottica si fa spazio una figura come quella del R.L.S. di sito produttivo che ha gli stessi obblighi e doveri dei R.L.S. aziendali.

Requisiti ed Obblighi

Il rappresentante per la sicurezza (aziendale, territoriale e di sito produttivo):

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda ovvero unità produttiva;

c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all’evacuazione dei lavoratori e del medico competente;

d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 37;

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall’art. 37;

h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali è, di norma, sentito;

l) partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 35;

m) fa proposte in merito all’attività di prevenzione;

n) avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Competenze

I “poteri” del R.L.S. sono principalmente elencati nell’art. 50, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Essi riguardano:

  • il diritto di accesso ai luoghi di lavoro;
  • di consultazione;
  • di informazione e formazione;
  • di formulare proposte e osservazioni;
  • di richiedere l’intervento delle autorità competenti qualora non si ritengano sufficienti le misure adottate dal datore di lavoro.

È evidente da quanto detto che l’esercizio delle funzioni di R.L.S. è incompatibile con la nomina di R.S.P.P. o A.S.P.P.

AVVERTENZA: Tali prerogative non fanno altro che esplicitare quanto già contenuto nell’art. 9, St. Lav. Le intese collettive definiscono ulteriormente le competenze e le funzioni del R.L.S., da un lato rapportandole ad un maggior rispetto delle esigenze produttive, dall’altro specificandone gli aspetti inerenti alla consultazione, all’informazione e alla formazione.

Formazione ed informazione

Il R.L.S. ha diritto a “ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative”, nonché quelle concernenti, tra l’altro, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro.

Tuttavia, se il R.L.S. deve ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente tra l’altro la valutazione dei rischi e registro degli infortuni sul lavoro, non molto chiara appare la previsione di garantirne l’accesso.

A tal fine, l’art. 50, co. 6, impone al R.L.S. il rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativo a tutte le informazioni contenute nei documenti che richiede nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui è venuto a conoscenza durante l’espletamento delle sue funzioni.

NOTA: Va sottolineato e spiegato cosa si intende con il termine “accesso”, in quanto la normativa in oggetto chiarisce che la documentazione è materiale segreto e custodito in azienda.

Tale materiale quindi può essere preso in visione dai componenti del S.P.P. e non può essere rilasciata copia in nessun caso; fanno eccezione, a norma di legge, gli organismi ispettivi e di vigilanza (ISPSEL, ASL, SPRESAL, SISP, ecc.) che possono ricevere copia della suddetta documentazione. Per non pregiudicare assolutamente l’operato del R.L.S., che può in qualsiasi momento prendere atto e valutare tutta la documentazione, e per cercare di salvaguardare il S.P.P. e l’azienda stessa evitando perdite di dati sensibili e sottrazione indebita di materiale riservato, l’art. 50, co. 4, imponendo al datore di lavoro di consegnare al R.L.S., su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’art. 17, co. 1, lett. a) e all’art. 26, co. 3, nonché del registro degli infortuni sul lavoro e i dati di cui all’art. 18, co. 1, lett. q).

Secondo questa nuova disposizione anche i Rappresentanti dei Lavoratori Territoriali o di Comparto e di sito produttivo esercitano le attribuzioni finora osservate con riferimento a tutte le unita produttive del territorio o di comparto di rispettiva competenza.

GIURISPRUDENZA: È legittimo il diniego opposto dall’amministrazione di appartenenza alla domanda di accesso del dipendente al documento di valutazione dei rischi (d.v.r.), posto che la normativa vigente (art. 18, 1° co., lett. n) e o), e 50 d.leg. n. 81 del 2008) prevede che tale documento debba essere consegnato soltanto al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, affinché questi possa adeguatamente informare i lavoratori interessati. (T.A.R. Ancona, (Marche), sez. I, 07/09/2016, n. 506).

AVVERTENZA: La violazione dell’art. 50 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è penalmente sanzionata a carico del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.

Il R.L.S. ha anche diritto a una “formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall’art. 37”.

La formazione particolare del R.L.S. deve concernere la normativa in materia di salute e sicurezza e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza ed essere tale da assicurargli adeguate tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Al R.L.S. è attribuito, dunque, un potere di proposta e di consultazione su aspetti significativi ai fini della sicurezza.

L’art. 48 co. 7 prevede che il R.L.S. territoriale ha diritto ad una formazione specifica inerenti i rischi esistenti negli ambienti in cui dovrà esercitare il proprio incarico e rappresentanza proprio per assicurargli quelle competenze adeguate alle principali tecniche di controllo, vigilanza e prevenzione dei rischi.

In tale contesto, le modalità, la durata e i conteuti specifici dei corsi di formazione sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva per garantire un percorso formativo di almeno 64 ore (da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione) con successive 8 ore di aggiornamento annuale.

Le ore dedicate alla formazione

Le ore dedicate alla formazione sono aggiuntive rispetto a quelle previste per l’espletamento delle funzioni.

Le modalità ed i contenuti specifici della formazione del R.L.S. sono demandati alla contrattazione collettiva nazionale di categoria nel rispetto dei contenuti minimi eventualmente definiti tramite D.M..

La materia è regolata dalle intese collettive che fissano in genere a 32 ore iniziali di cui 12 ore dedicate ai rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica dell’apprendimento. Inoltre, la contrattazione collettiva nazionale disciplina l’obbligo di aggiornamento periodico che viene suddiviso in due categorie:

  • per le aziende o imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori, non inferiore a 4 ore annue;
  • per le aziende o imprese che occupano più di 50 lavoratori, non inferiore alle 8 ore annue.

La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire “durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”.

Essa inoltre deve svolgersi in collaborazione con gli organismi paritetici territoriali ai quali il decreto, all’art. 50, attribuisce tra l’altro, funzioni di orientamento e promozione di iniziative formative per i lavoratori.

NOTA: L’obbligo di assicurare una formazione nei termini sopra precisati è posto a carico del datore di lavoro e del dirigente, anche se non è chiara l’esclusione della sanzione in riferimento all’art. 37, che stabilisce l’importante principio che la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l’orario di lavoro e senza oneri economici per i lavoratori.

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