Requisiti di professionalità e funzioni del RUP per gli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi

Requisiti di professionalità

Le linee guida dell’INAIL, al punto 7, stabiliscono altresì che il Rup è in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia e all’entità dei servizi e delle forniture da affidare. Per appalti di particolare complessità il Rup deve possedere un titolo di studio nelle materie attinenti all’oggetto dell’affidamento.

L’esperienza professionale deve essere adeguata e maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento, alternativamente:

  1. alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di Rup o nello svolgimento di mansioni nell’ambito tecnico/amministrativo;
  2. nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese.

Le diverse graduazioni della formazione e dell’esperienza professionale, in base alle citate linee guida, sono stabilite in relazione al valore e alla complessità degli appalti.

Funzioni

Il Rup svolge le funzioni dettagliatamente indicate al punto 8 delle Linee guida e nel codice.

Inoltre, il punto 10.1 delle linee guida prevede che il Rup svolga, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell’esecuzione del contratto.

In caso di acquisti centralizzati e aggregati, le linee guida prevedono che le funzioni di responsabile del procedimento sono svolte dal Rup della stazione appaltante e dal Rup del modulo aggregativo secondo le rispettive competenze, evitando la sovrapposizione di attività.

In particolare, il Rup nominato dalla stazione appaltante, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione, ove nominato, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizione con particolare riferimento alle attività di:

  1. programmazione dei fabbisogni;
  2. progettazione, relativamente all’individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato;
  3. esecuzione contrattuale;
  4. verifica della conformità delle prestazioni.

I soggetti che collaborano con il RUP

Come già precisato in precedenza, il codice prevede il coinvolgimento di altri soggetti dipendenti della stazione appaltante che collaborano con il Rup in tutte le fasi del procedimento, dalla programmazione e progettazione del singolo intervento fino al termine dell’esecuzione del contratto.

Ai fini della corretta individuazione dei soggetti che collaborano con il Rup, le stazioni appaltanti, possono costituire un gruppo di supporto, coordinato dal Rup, formato da dipendenti delle stesse stazioni appaltanti e, ove necessario, di altre Strutture centrali o territoriali dell’Istituto ovvero esterni all’Amministrazione, che sono incaricati di svolgere le specifiche funzioni individuate dagli articoli 101 e seguenti del codice, nonché le funzioni tecniche per le quali è prevista l’erogazione degli incentivi di cui al citato art. 113 del codice.

A ciascuno dei componenti del gruppo di supporto, con apposita lett. di incarico, da conferire prima dell’espletamento delle attività per le quali sono nominati, sono assegnate le specifiche funzioni da svolgere in collaborazione con il Rup.

Si descrivono di seguito i diversi soggetti menzionati nel codice che, nelle diverse fasi del procedimento contrattuale, collaborano con il Rup e che possono far parte del predetto gruppo di supporto.

Per quanto riguarda la fase della progettazione, l’art. 23, co. 14 del codice, introduce un’importante novità per gli appalti di forniture e servizi prevedendo l’elaborazione di un progetto, redatto da propri dipendenti in servizio, relativo all’intervento da realizzare, che consiste in un documento contenente gli elementi essenziali indicati dal co. 15 dello stesso art. 23, in cui vengono definiti il fabbisogno specifico da soddisfare, l’analisi del mercato di riferimento, la strategia di gara relativa ai criteri di partecipazione e di valutazione delle offerte, il quadro economico dell’intervento da realizzare e le principali prestazioni contrattuali.

Una figura di rilievo ulteriormente valorizzata dal nuovo assetto normativo è quella del direttore dell’esecuzione del contratto il quale, ai sensi dell’art. 101, co. 1, del codice, collabora con il Rup ai fini del controllo dei livelli di qualità delle prestazioni contrattuali e della loro complessiva esecuzione.

L’art. 102, co. 1, del codice prevede che il Rup, per gli appalti di servizi e forniture, controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell’esecuzione e le linee guida stabiliscono che quest’ultimo è soggetto diverso dal Rup nei seguenti casi:

a) prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;

b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

c) prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);

d) interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

e) per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.

Nei predetti casi, quindi, le stazioni appaltanti devono appositamente nominare un direttore dell’esecuzione del contratto.

Inoltre, l’art. 101, co. 6 bis, del codice prevede che, per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di cui all’art. 111, co. 1, primo periodo, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell’esecuzione, può nominare un assistente del direttore dell’esecuzione stesso, con le funzioni indicate nel medesimo decreto.

GIURISPRUDENZA: In materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, l’articolo 111 del Dlgs 81/2008 non impone, per i lavori temporanei in quota, l’adozione di protezioni collettive, sancendo invece solo il carattere prioritario e preferenziale delle stesse rispetto a quelle individuali. Tali misure devono essere necessariamente previste e adottate laddove quelle individuali risultino inadeguate. Ad affermarlo è la Cassazione che ha accolto il ricorso contro la sentenza di merito che aveva ritenuto la responsabilità degli imputati su un asserito obbligo generale e incondizionato di predisporre, in caso di lavori in quota, dispositivi di sicurezza collettivi in aggiunta a quelli individuali. (Cassazione penale, sez. IV, 14/12/2017, n. 5477).

Nell’ambito della fase di esecuzione del contratto particolare attenzione va riservata ai soggetti incaricati della verifica di conformità delle prestazioni.

Con il predetto decreto di cui all’art. 111, co. 1, sono disciplinate, altresì, le modalità di svolgimento di detta verifica in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell’esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità.

Pertanto nei casi citati nelle suddette lettere a), b), c), d), e), in attesa dell’emanazione del citato D.M., le stazioni appaltanti possono scegliere di affidare le attività di verifica di conformità delle prestazioni contrattuali al direttore dell’esecuzione del contratto ovvero ad altri soggetti verificatori.

Per gli appalti che non rientrano nei casi in cui sia necessario nominare il direttore dell’esecuzione del contratto, la verifica di conformità può essere svolta dal Rup ovvero, ai sensi dell’art. 101, co. 1, del codice, può essere affidata a uno o più verificatori della conformità.

Per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del codice, e nei casi individuati dal D.M. di cui all’art. 102, co. 8 del codice stesso, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Rup.

Ai sensi del citato art. 111, co. 2, le stazioni appaltanti possono individuare, in relazione alla complessità dell’appalto, uno o più direttori operativi che provvedano insieme al direttore dell’esecuzione o al Rup al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto, assicurando la regolare esecuzione da parte dell’esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

Infine devono essere individuati con apposita lett. di incarico i soggetti che svolgono le funzioni tecniche per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti e di verifica di conformità, per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, ai quali, oltre al Rup e al direttore dell’esecuzione spettano gli incentivi di cui all’art. 113 del codice.

In sintesi, dalla lettura delle norme sopra richiamate, si può dedurre che, nell’ambito di ciascun appalto di forniture e servizi, tra i soggetti che collaborano con il Rup, devono comunque essere formalmente nominati, mediante apposita lett. di incarico, i seguenti soggetti:

  1. nelle fasi di progettazione e di esecuzione del contratto: i dipendenti che elaborano i progetti di cui all’art. 23, co. 14 del codice, il direttore dell’esecuzione del contratto, l’assistente del direttore dell’esecuzione stesso, uno o più soggetti verificatori della conformità, uno o più direttori operativi;
  2. coloro che svolgono funzioni tecniche di programmazione della spesa per investimenti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti, ovvero di verifica di conformità.

Nomina dei soggetti che collaborano con il RUP

Il vigente modello organizzativo dell’Istituto per la gestione accentrata delle procedure di gara di appalto di servizi e forniture e concessione di servizi, prevede l’intervento di diverse Strutture che esercitano ruoli distinti nelle singole fasi del procedimento per l’affidamento e la gestione degli appalti di acquisto di beni e servizi e, pertanto, i diversi soggetti che collaborano con il Rup sono nominati con le modalità di seguito indicate, fermo restando che il rapporto che si instaura tra il Rup e le altre figure professionali coinvolte non è un rapporto di tipo gerarchico, ma di coordinamento, impulso, indirizzo finalizzato alla corretta evoluzione dell’attività procedimentale.

Forniture e servizi per i quali la Direzione centrale acquisti è assegnataria delle risorse finanziarie

In tale ambito, nonché per tutte le procedure di gara sopra o sotto soglia comunitaria i cui servizi o forniture sono destinati a soddisfare fabbisogni di altre Strutture centrali o territoriali, i soggetti che collaborano con il Rup, sono individuati prevalentemente tra i dipendenti della Direzione centrale acquisti appositamente incaricati con lett. di nomina del responsabile della Direzione stessa, nella quale è indicata la specifica funzione tecnica che il soggetto nominato deve svolgere nelle diverse fasi del procedimento di affidamento contrattuale a partire dalla progettazione, predisposizione della documentazione di gara, controllo dello svolgimento delle procedure espletate fino al controllo della regolarità delle prestazioni contrattuali propedeutiche all’emissione dei certificati di pagamento.

Nel caso in cui fosse necessaria la collaborazione anche di dipendenti di altre Strutture centrali o territoriali, al fine di garantire un corretto monitoraggio della spesa e del contratto e di svolgere le attività del direttore dell’esecuzione ove previsto, tali risorse saranno nominate dal direttore della Direzione centrale acquisti, su proposta del Rup e d’intesa con il responsabile della Struttura centrale o territoriale di appartenenza.

Forniture e servizi, per le quali la Direzione centrale acquisti è competente solo all’espletamento delle procedure di gara

In tale ambito, nonché per tutte le procedure di gara sopra o sotto soglia comunitaria per l’affidamento di forniture o servizi che presentano profili di complessità e che richiedano necessariamente competenze specialistiche non presenti all’interno della Direzione centrale acquisti, i soggetti che collaborano con il Rup possono essere individuati tra i dipendenti di diverse Strutture appositamente incaricati con lett. di nomina. In tali casi occorre distinguere le due fasi del procedimento di acquisto:

  1. Svolgimento del procedimento di gara fino all’aggiudicazione

Il Direttore della Direzione centrale acquisti, per le motivazioni indicate in precedenza nomina, per lo svolgimento di tutte le attività inerenti tale fase del procedimento (progettazione, predisposizione della documentazione di gara, controllo dello svolgimento delle procedure espletate ecc.), il Rup tra i dipendenti della stessa Direzione centrale acquisti e, su proposta di quest’ultimo, i soggetti con i quali collabora, indicando le specifiche funzioni tecniche che ciascun soggetto nominato deve svolgere nella suddetta fase del procedimento di affidamento contrattuale.

  1. Stipula e gestione del contratto

Il Direttore della Struttura competente, prima della stipula del contratto, per le motivazioni indicate in precedenza, nomina il Rup tra i dipendenti della propria Direzione e, su proposta di quest’ultimo, i soggetti con i quali collabora, indicando le specifiche funzioni tecniche che ciascun soggetto nominato deve svolgere nella suddetta fase di stipula e gestione del contratto.

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