Rilevazione dei rischi
Rilevazione dei rischi
Nelle disciplina introdotta dal D.Lgs. 81/08, la valutazione del rischio va intesa come l’insieme di tutte quelle operazioni, conoscitive ed operative, che devono essere attuate per addivenire ad una “Stima” del Rischio di esposizione ai fattori di pericolo per la sicurezza e la salute del personale, in relazione allo svolgimento delle lavorazioni.
Pertanto per la redazione del presente documento è stata effettuata una valutazione dei rischi per Area di Lavoro. Per ogni Area di Lavoro, infatti, sono state individuate le sorgenti di Rischio ed i Lavoratori Esposti. Per ciascuno dei gruppi di lavoratori a rischio e per ciascuno dei fattori di rischio individuati è stata verificata la rispondenza alle norme ed ai criteri di buona tecnica e standard internazionali. In relazione a ciascuna Area di Lavoro sono stati richiamati, nelle schede, divise per fattori di rischio, i rischi presenti nell’area, le conseguenze che possono derivare dal verificarsi delle situazioni di rischio prospettate, le relative misure di prevenzione e protezione necessarie, ed i Dispositivi di Protezione Individuale previsti e/o utilizzati dai lavoratori.
I rischi lavorativi presenti nei vari ambienti di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative, sono stati divisi in tre grandi categorie, cosi come suggerito dalle linee guida emanate dall’I.S.P.E.S.L.:
- I rischi per la sicurezza o rischi di natura infortunistica, sono quelli responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero di danni o di menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dalle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico-traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, ecc.);
- I rischi per la salute o rischi igienico ambientali, sono quelli responsabili della potenziale compromissione dell’equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano l’emissione nell’ambiente di fattori di rischio, di natura chimica, fisica e biologica, con seguente esposizione del personale addetto;
- I rischi di tipo trasversale sono individuabili all’interno della complessa articolazione che caratterizza il rapporto tra l’operatore e l’organizzazione del lavoro in cui è inserito. Il rapporto in parola è peraltro immerso in un quadro di compatibilità ed interazione che è di tipo, oltre che ergonomico, anche psicologico ed organizzativo.
La valutazione dei rischi, eseguita in tutte le aree dell’azienda, ovvero unità produttiva come precedentemente indicato, è un obbligo specifico del Datore di Lavoro il quale si deve avvalere, nello svolgimento di tale attività, della collaborazione delle seguenti figure professionali:
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Medico Competente, quando previsto.
Preventivamente alla valutazione dei rischi il Datore di Lavoro deve consultare il Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori, al quale deve fornire le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali.
La valutazione dei rischi è stata attuata in modo da aiutare le persone che sovrintendono l’attività ad identificare i pericoli che sussistono nel luogo di lavoro e determinare i provvedimenti da prendere per la salute e la sicurezza dei lavori.
Tale metodo consente:
- di effettuare la selezione delle attrezzature di lavoro, dei prodotti e preparati impiegati;
- di controllare se i provvedimenti risultino adeguati e in caso contrario stabilire un elenco delle priorità per ulteriori misure;
- dimostrare agli addetti alle attività di controllo, alle autorità competenti, ai lavoratori e ai loro rappresentanti, che tutti i fattori attinenti l’attività lavorativa sono stati presi in esame e ciò ha consentito di formulare un giudizio valido motivato riguardo ai rischi ed ai provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute.
Pertanto sono state prese in considerazione la salubrità dell’ambiente, le vie di accesso e di esodo, le condizioni delle pavimentazioni, la sicurezza dei macchinari e delle attrezzature, il rumore, lo stato di affidabilità degli impianti (elettrico, idrico, riscaldamento, antincendio), l’impiego di sostanze e prodotti necessari alle lavorazioni, lo smaltimento dei rifiuti.
Le osservazioni sono state confrontate con i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salvaguardia dell’integrità fisica dei lavoratori, nonché delle norme di buona tecnica, e certi criteri sono riassunti nelle schede che seguono e che indicano le procedure di sicurezza da adottare.
Obiettivo della presente valutazione è realizzare uno strumento in grado di permettere al Datore di Lavoro di individuare i provvedimenti (misure di prevenzione) necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute del lavoratore, e di pianificarne l’attuazione, il miglioramento ed il controllo al fine di verificarne l’efficacia e l’efficienza.
In tale contesto si potranno confermare le misure di prevenzione già in atto o decidere di modificarle, per migliorarle in relazione alle innovazioni di carattere tecnico od organizzativo sopravvenute in materia di sicurezza.
Tali misure di prevenzione comprendono:
- Prevenzione dei rischi professionali;
- Informazione dei lavoratori;
- Formazione professionale dei lavoratori.
Pertanto, nei casi in cui non risulti possibile eliminare i rischi, essi dovranno essere diminuiti nella misura del possibile e si dovranno tenere sotto controllo i rischi residui.
In una fase successiva, nell’ambito del programma di revisione della valutazione, tali rischi residui saranno nuovamente valutati e si prenderà in considerazione la possibilità di eliminarli o ridurli ulteriormente alla luce dei progressi sopravvenuti in materia di sicurezza.
In questo ambito, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi fissati, la valutazione dei rischi si configura, quindi, come una attività continua, non fine a se stessa, ma permanente nel tempo.
Definizioni
PERICOLO | proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (materiale, attrezzature o metodi di lavoro, ecc.) avente il potenziale di causare danni |
RISCHIO | probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di esposizione, di un determinato fattore, nonché le dimensioni possibili del danno stesso |
VALUTAZIONE DEL RISCHIO | procedimento di valutazione della possibile entità del danno, quale conseguenza del rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori nell’espletamento delle loro mansioni, derivante dal verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro |