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Riunione periodica di prevenzione e protezione

Obbligo del datore di lavoro nelle unità produttive con più di 15 dipendenti, sia direttamente che tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi è di indire almeno una volta l’anno una riunione in cui partecipano il datore di lavoro o un suo rappresentante, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il medico competente ove previsto, il rappresentante per la sicurezza.

L’elenco previsto dunque all’art. 5 del D.Lgs. 81/2008 è rigorosamente tassativo e non consente la partecipazione di altri soggetti interni o esterni, a meno che non vengano presi accordi diversi con l’approvazione unanime di tutti i soggetti previsto dalla norma citata. È chiaro però che a queste presenze “obbligatorie” per legge possono o essere affiancate altre figure con il compito di svolgere la funzione di esperti o figure del sistema aziendale particolarmente coinvolte in determinati punti dell’ordine del giorno, o che possono contribuire a chiarire problemi.

Documento di valutazione dei rischi

L’attività che viene espletata nel corso della riunione consiste nella sottoposizione ai partecipanti del documento di valutazione dei rischi specifici.

NOTA: La valutazione dei rischi è un procedimento per l’identificazione dei pericoli e la stima dei rischi ad essi connessi, finalizzato alla prevenzione dei danni alla salute. Essa va usata come uno strumento di lavoro per conseguire la programmazione del miglioramento continuo della prevenzione e protezione della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

La riunione può essere tenuta direttamente sul luogo di lavoro, e può essere promossa, oltre che dal datore di lavoro, anche dal rappresentante per la sicurezza.

Finalità precipua della riunione è di portare a conoscenza dei soggetti, di portare a conoscenza dei soggetti di cui all’art. 35, co. 1, risultati raggiunti durante l’anno in materia di sicurezza sul lavoro nonché il continuo miglioramento .

Appare pertanto idoneo che la prima riunione periodica sia indetta al termine della procedura di valutazione dei rischi redatta dal datore di lavoro ciò al fine di avere una visione completa dei relativi criteri di valutazione e le relative misure di prevenzione e protezione adatte.

Pertanto è consequenziale che in sede della prima riunione periodica l’oggetto della discussione sarà l’esame del documento stesso e delle conseguenti attività di prevenzione. Il datore di lavoro avrà il dovere di tenere in considerazione tutte le osservazioni esposte da ogni singolo soggetto coinvolto.

Caratteristiche distintive della riunione periodica sono la collegialità come espressione diretta del modello cooperativo/partecipativo e la formalità poiché è adempimento di legge e come tale richiede il rispetto della procedura

Nel corso delle successive riunioni, il documento di valutazione dei rischi sarà il punto di partenza per stabilire se effettivamente siano stati raggiunti i singoli obiettivi prefissati dal documento o se si siano verificate variazioni rilevanti nelle condizioni di sicurezza e dunque risulti necessaria l’elaborazione di un nuovo documento di valutazione dei rischi.

D.P.I.

Un altro argomento che viene trattato nella riunione è costituito dai dispositivi di protezione individuale che rappresentano uno dei rimedi estremi per garantire la sicurezza dei lavoratori.

La discussione collegiale sull’idoneità dei mezzi di protezione individuale, può favorire l’individuazione di misure appropriate ed una migliore accettazione da parte dei lavoratori di tali dispositivi evitando di ricorrere esclusivamente al solo potere datoriale che nella maggior parte dei casi viene disatteso.

GIURISPRUDENZA: In tema di responsabilità penali per eventi derivanti da violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, una volta accertato che il datore di lavoro abbia provveduto a che il lavoratore infortunato fosse fornito dei prescritti mezzi di protezione individuale ed abbia altresì conferito apposita delega a soggetto tecnicamente qualificato designandolo quale preposto alla sorveglianza sul rispetto delle norme in questione, deve escludersi che continui a gravare anche sullo stesso datore di lavoro l’obbligo del costante e continuativo controllo sull’effettivo impiego dei mezzi di protezione anzidetti. (Cassazione penale, sez. IV, 21/04/2016, n. 22837).

Formazione ed informazione

Non meno rilevanza ha poi l’esame dell’attività di formazione ed informazione dei lavoratori al fine del raggiungimento del più elevato coinvolgimento dei lavoratori che consenta loro una responsabilizzazione ed una presa di coscienza dei rischi ed una maggiore garanzia della loro sicurezza.

Programmazione e introduzione di nuove tecnologie

Ai lavoratori deve essere data dunque la possibilità di mettere al corrente l’azienda di eventuali carenze del sistema della sicurezza e se opportuno attraverso il rappresentante dei lavoratori fare proposte che possano consentire una gestione migliore. Attraverso tale dialogo tra tutti i rappresentanti aziendali, ovvero tra datore di lavoro, il dirigente aziendale e le rappresentanze dei lavoratori stessi dunque la riunione periodica diventa un efficace mezzo propositivo e risolutivo.

Tutte le problematiche e le proposte migliorative emerse nel corso della riunione periodica vengono ufficializzate in un verbale che il datore di lavoro ha l’obbligo di redigere e lasciare a disposizione dei lavoratoti. La riunione periodica quindi rappresenta il momento in cui sono formalizzate le relazioni tra i soggetti che vi partecipano ed è elemento importante del nuovo modello di prevenzione.

Tuttavia va precisato che i criteri e le proposte adottate in sede di riunione periodica rappresentano oggetto di discussione ma non costituiscono osservazioni obbligatorie per l’annullamento del documento della sicurezza. Questo proprio al fine di evitare che insorgano contrasti e ciò in considerazione del livello e del ruolo professionale dei partecipanti.

In merito all’organizzazione vera e propria della riunione periodica occorre che preliminarmente il datore di lavoro o il suo rappresentante definisca gli obiettivi che devono essere raggiunti al fine di individuare con chiarezza pianificare controllare e valutare ciò che occorre fare. È necessario poi stabilire il programma dei lavori il luogo e la data ove si svolgerà la riunione, l’orario di inizio e fine dei lavori, i nominativi il ruolo e il numero dei partecipanti. Non meno importante è poi effettuare le convocazioni con almeno una settimana di anticipo e distribuire ove necessario il relativo materiale di discussione.

Conclusione della riunione

Al termine della riunione poi vengono formalizzate le conclusioni raggiunte e predisposto il piano di azione attraverso la distribuzione di responsabilità, attività e tempi.

Nel verbale, oltre agli argomenti trattati, ai nominativi e alle funzioni dei partecipanti, alle motivazioni degli eventuali dissensi sugli argomenti trattati, devono essere contenute le decisioni assunte sui vari argomenti con indicazioni chiare rispetto a cosa si dovrà fare.

La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione.

SANZIONI PENALI: Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 35, co. 4: ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro [Art. 55, co. 5, lett. e)]

SANZIONI AMMINISTATIVE: Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 35, co. 2: sanzione amministrativa pecuniaria da 2.192,00 a 7.233,60 euro [Art. 55, co. 5, lett. f)]

Art. 35, co. 5: sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro [Art. 55, co. 5 lett. h)]

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