Cassazione civile sez. lav., 13/08/1981, n. 4903
SCIOPERO E BOICOTTAGGIO
Non è inadempiente il datore di lavoro il quale abbia trattenuto la retribuzione ai dipendenti per impossibilità, a seguito di uno sciopero e della sospensione della produzione aziendale, di una normale attività lavorativa senza l’opera di direzione, sorveglianza ed assistenza dei “capi”, impediti di accedere in azienda; per inutilizzabilità delle prestazioni offerte dagli stessi dipendenti, non essendo legittimo il loro spostamento ad altri posti di lavoro; per non delegabilità ad altre persone dell’attività, propria dei capi, di sovraintendenza al lavoro operaio per l’attuazione delle garanzie di sicurezza sul lavoro mediante il controllo dell’applicazione delle norme antinfortunistiche.